Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 645/2026 - Catanzaro, Sezione 2

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di illegittimità del silenzio su diffide ed esposti, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno sia da ritardo che danno alla salute sia fisici che esistenziali dei ricorrenti; per l’annullamento a. della SCIA del 18.10.2016 versata dalla ditta Promec di Pugliese Antonio al SUAP del Comune di Simeri Crichi. b.- della SCIA versata al SUAP dalla Promec Pugliese srl del 24/01/2024 relativa alla chiusura tettoia e trasferimento attività di saldatura. c.- del parere Urbanistico favorevole alla chiusura volumetrica tettoia a firma dei responsabili area tecnica del comune di Simeri Crichi. d.- Della scia condizionata versata il 7.11.2024; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento f.- di Scia in sanatoria di alcune opere (codice SUAP 1032 prot. 455908 del 22.06.2025); g.-del Parere urbanistico favorevole alla SCIA in sanatoria prot. 0010485 dell’1.7.2025 con comunicazione di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato il 3.6.2025; h.- del Nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Simeri Crichi del Responsabile area tecnica e ambiente prot. n. 0011754 del 21.7.2025; i.- dell’Autorizzazione del Sindaco a svolgere l’attività insalubre di prima classe, con prescrizioni, prot. n. 0013201 del 20.8.2025; l.- dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Determinazione del Servizio Autonomo Tutela Ambientale n. 1611 del 4.9.2025, con tutti gli allegati, anche con il parere favorevole regionale del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, settore 1 – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 634337 del 29.8.2025 nonché per il risarcimento di ogni danno patito e patiendo.

Giustizia amministrativa202500967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Simeri Crichi su diffide ed esposti, nonché SCIA, pareri e autorizzazioni relativi a opere e attività produttiva, impugnati anche con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, con il ricorso introduttivo, azione avverso il silenzio per ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'inerzia del Comune e l'accertamento dell'obbligo di provvedere sulle diffide e sugli esposti mediante un provvedimento espresso. Hanno inoltre chiesto l'annullamento di varie SCIA, di un parere urbanistico e di una SCIA condizionata riguardanti opere edilizie e lo svolgimento di un'attività di saldatura, nonché il risarcimento dei danni da ritardo e dei danni alla salute, fisici ed esistenziali. Con motivi aggiunti hanno impugnato ulteriori titoli e atti, tra cui una SCIA in sanatoria, un parere urbanistico favorevole con archiviazione del procedimento sanzionatorio, un nulla osta acustico, un'autorizzazione sindacale per attività insalubre e un'Autorizzazione Unica Ambientale, chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti e futuri.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito né l'azione avverso il silenzio, né le domande di annullamento e risarcimento. Ha rilevato che le domande sono soggette a riti differenti: il rito speciale camerale previsto per il silenzio e il rito ordinario richiesto per le domande connesse di annullamento e condanna risarcitoria, implicanti una cognizione piena. In applicazione degli artt. 32, comma 2, e 117 c.p.a., ha disposto la conversione dal rito speciale al rito ordinario, riservando ogni altra decisione. La causa dovrà proseguire mediante udienza pubblica, da fissarsi secondo l'art. 71 c.p.a. previa presentazione di istanza di fissazione o istanza di prelievo, seguendo l'ordine di deposito delle istanze presso la Sezione. La decisione sulle spese è stata riservata al merito.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    il cumulo di più domande assoggettate a riti diversi comporta l'applicazione del rito ordinario

    In attuazione dei principi di concentrazione e di effettività della tutela, il cumulo di domande soggette a riti diversi determina la trattazione secondo il rito ordinario.

  • art. 117 c.p.a.

    il rito sul silenzio si converte in quello ordinario qualora siano proposte domande connesse che richiedono una cognizione piena, incompatibile con le forme celeri della camera di consiglio

    Quando all'azione avverso il silenzio siano cumulate domande connesse di annullamento e risarcimento incompatibili con la cognizione camerale celere, il rito speciale deve essere convertito in rito ordinario.

  • art. 71 c.p.a.

    L'udienza pubblica di merito deve essere fissata secondo le regole generali, previa istanza di fissazione o istanza di prelievo.

Massime di principio

  • Quando nel medesimo giudizio siano cumulativamente proposte un'azione avverso il silenzio e domande connesse di annullamento e risarcimento, soggette a riti diversi, il giudice deve applicare il rito ordinario per consentire una cognizione unitaria e piena della controversia.
  • Il rito speciale avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. deve essere convertito in rito ordinario quando le domande connesse cumulate richiedono un esame incompatibile con la trattazione camerale celere.
  • La conversione del rito non comporta la decisione immediata sulle domande sostanziali: la causa deve proseguire con fissazione dell'udienza pubblica secondo le regole generali e ogni altra questione, comprese le spese, resta riservata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.