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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09073/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva dall’impugnazione di sette cartelle di pagamento, delle quali il contribuente aveva sostenuto di avere avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile per asserita mancata prova del rituale instaurarsi del processo; la decisione era stata confermata in appello per inosservanza delle prescrizioni dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso per due motivi, ma nel corso del giudizio rappresentava che, medio tempore, per alcune cartelle aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater), producendo domanda, comunicazione di accoglimento e quietanze dei pagamenti delle rate scadute; per altre cartelle produceva prova dell’integrale pagamento e chiedeva la definizione del giudizio in relazione a tutte le posizioni.

La decisione

La Corte ha preso atto che, per tre cartelle, il debito era stato integralmente pagato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; per le altre quattro cartelle, in presenza dell’adesione alla rottamazione-quater, della rinuncia alle liti pendenti e della documentazione richiesta, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la declaratoria è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza impugnata aveva ritenuto non rispettate le prescrizioni sul rituale incardinamento del processo tributario; tale profilo costituisce il fondamento della declaratoria di inammissibilità nei gradi di merito, ma non è oggetto di accoglimento o censura decisiva nel dispositivo di legittimità.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    È richiamato per la proposta di definizione del ricorso in sede camerale.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    La nota depositata dal ricorrente è qualificata come memoria ai sensi di questa norma.

  • art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022

    Disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-quater), rilevante ai fini dell’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    Secondo l’interpretazione richiamata, ai soli fini dell’estinzione del processo, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e con la produzione della documentazione richiesta.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025

    Norma sopravvenuta che interpreta il secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/2022, chiarendo i presupposti processuali dell’estinzione.

  • l. n. 108/2025

    Legge di conversione che ha inserito l’art. 12-bis nel d.l. n. 84/2025.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché il raddoppio del contributo unificato consegue solo a rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità, non all’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • In tema di rottamazione-quater, ai fini dell’estinzione del giudizio non è necessario il pagamento integrale dell’intero piano rateale, essendo sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa di definizione e la produzione della documentazione che attesti la prima o unica rata versata, oltre alla dichiarazione di adesione e agli atti presupposti.
  • Quando, nelle more del giudizio, il debito tributario è stato integralmente pagato per alcune cartelle, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento a tali posizioni.
  • La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e dalla documentazione relativa all’accoglimento della domanda e ai pagamenti eseguiti, integra un presupposto idoneo alla declaratoria di estinzione del processo di legittimità.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le sole decisioni di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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