Cassazione Penale, Sentenza n. 25764/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annotazione cancellativa presso il Conservatore dei registri immobiliari della trascrizione del sequestro e dell'annotazione della conseguente confisca relative al 100% del fabbricato sito in Lecce, viale Oronzo Quarta snc, sostenendo di non essere mai stata proprietaria ma titolare soltanto di un diritto di superficie a tempo determinato su suolo comunale, diritto ormai cessato, e quindi che la trascrizione del titolo ablativo era illegittima perché riferita a bene di proprietà comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni: (i) è stata confermata, sostanzialmente, la disponibilità del bene in capo al proposto Massimo Caroppo nonostante la formale intestazione; di conseguenza a terzo formalmente titolare del bene è preclusa ogni interlocuzione successiva alla definitività dell'ablazione che metta in discussione il perimetro operativo della confisca; (ii) in ogni caso la ricorrente è priva di interesse perché, anche ammettendo un errore nella trascrizione (annotazione fatta sulla piena proprietà anziché sul diritto di superficie), l'eventuale pregiudizio ricadrebbe esclusivamente sul Comune e non sulla sfera giuridica di Pernice. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Norma procedurale che ha giustificato la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione; utilizzata per inquadrare la competenza/iter dell'impugnazione relativa a provvedimenti in materia di misure di prevenzione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art 616 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità; dal dispositivo emerge che, dichiarata l'inammissibilità, seguono pronunce che possono comprendere la condanna alle spese e sanzioni (quali la somma liquidata a favore della cassa delle ammende).
Massime di principio
- Dopo la definitività di una confisca di prevenzione, se la disponibilità materiale del bene è attribuita al proposto soggetto della misura, il terzo formalmente intestatario trova fortemente ridotta la possibilità di impugnare gli effetti dell'ablazione tramite procedure esecutive: la valutazione sostanziale della disponibilità prevale sulla mera intestazione formale.
- Per avere legittimo interesse a chiedere la cancellazione della trascrizione di sequestro o annotazione di confisca, il terzo deve dimostrare un pregiudizio diretto e attuale alla propria sfera giuridica; un pregiudizio che ricade esclusivamente su un soggetto diverso (es. il Comune proprietario) non conferisce interesse processuale al terzo.
- Se si ritiene che la trascrizione/annotazione sia stata effettuata sul titolo errato (piena proprietà anziché diritto di superficie), l'azione più efficace è tutelare il diritto di proprietà del reale titolare (es. il Comune) o proporre azioni dirette di accertamento della titolarità prima della definitività della confisca, piuttosto che incidenti di esecuzione privi di interesse soggettivo.
- In fase di verifica preventiva di situazioni simili è essenziale accertare la distinzione tra disponibilità sostanziale del bene (chi effettivamente lo controlla/utilizza) e intestazione formale nei registri immobiliari: la discrepanza può essere rilevante, ma l'interesse a impugnare dipende dalla ricaduta diretta sul soggetto che agisce.
- Per terzi formalmente titolari che vogliano tutelarsi, le strade praticabili includono: azioni di rivendicazione o di dichiarazione di nullità/inesistenza della trascrizione prima della definitività della confisca; sollecitare l'intervento del proprietario formale (es. il Comune) o proporre un intervento/accesso nel procedimento di prevenzione ove previsto.
- Valutare tempestivamente i rimedi giurisdizionali e l'esistenza di un interesse attuale: la mancata tempestiva iniziativa processuale può determinare l'inammissibilità delle impugnative successive per difetto di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25729/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25730/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25732/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25733/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25734/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25735/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →