Corte di giustizia, Ordinanza C-599/21
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 17 January 2022. — AM.VI. Srl and Quinam Limited v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-599/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di ammettere l’impugnazione a proseguire proposta da AM.VI. Srl e Quinam Limited contro una sentenza del Tribunale in materia di revoca di marchio UE. Le ricorrenti lamentavano errori nella valutazione delle prove e violazione degli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009, ma la Corte ha ritenuto che tali censure riguardassero essenzialmente apprezzamenti di fatto. Poiché non era stata dimostrata l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, l’impugnazione non è stata autorizzata a proseguire.
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a proseguire per mancata dimostrazione, da parte delle ricorrenti, che i motivi sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere autorizzata a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, alla luce dei motivi dedotti dalle ricorrenti su asserita falsa valutazione dei fatti e violazione degli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009, e se tali motivi fossero idonei a sollevare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Un’impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è autorizzata a proseguire se il richiedente non dimostra, in modo chiaro e specifico, che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, censure che mirano soltanto a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal Tribunale, o che deducono una distorsione dei fatti senza indicare con precisione l’errore di diritto e la sua rilevanza sistemica, non sono sufficienti a far ammettere l’impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli 15 e 51 del regolamento (CE) n. 207/2009
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a proseguire
La decisione riguarda un’impugnazione proposta da AM.VI. Srl e Quinam Limited avverso una sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso di annullamento contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di revoca di marchio. La Corte è intervenuta non sul merito della controversia sul marchio, ma sulla richiesta preliminare di autorizzazione a far proseguire l’impugnazione ai sensi del meccanismo di filtro previsto per alcune decisioni dell’EUIPO.
Fatti e procedimento principale
Il Tribunale, con sentenza del 14 luglio 2021, aveva confermato la decisione dell’EUIPO relativa a un procedimento di revoca tra Moschillo Srl, da un lato, e Fashioneast e AM.VI., dall’altro, concernente il segno "RICH JOHN RICHMOND". Contro tale sentenza AM.VI. Srl e Quinam Limited hanno proposto impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte, chiedendo anche che l’impugnazione fosse ammessa a proseguire.
Quadro normativo applicato
La Corte richiama il meccanismo dell’articolo 58 bis dello Statuto, secondo cui l’impugnazione avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO non può proseguire salvo che la Corte decida preventivamente in tal senso. Il criterio di ammissione è la presenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una richiesta motivata e completa, nonché l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, per la disciplina delle spese.
Motivi dedotti dalle ricorrenti
Le ricorrenti articolavano due motivi principali:
- il primo, relativo a presunti errori di valutazione delle prove e a una distorta lettura dei fatti da parte del Tribunale in ordine alla prova dell’uso genuino del marchio, con richiamo agli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009;
- il secondo, relativo all’asserito errore del Tribunale nell’attribuire carattere distintivo all’elemento "john" e nel ritenere che la mancata utilizzazione di tale elemento alterasse il carattere distintivo del marchio.
Le ricorrenti sostenevano che tali questioni fossero rilevanti per fornire orientamenti sui criteri di ammissibilità e valutazione della prova dell’uso genuino di un marchio dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare tale requisito e, in particolare, deve esporre in modo chiaro e dettagliato i motivi, l’errore di diritto denunciato, la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata e il nesso con la rilevanza sistemica della questione.
Esaminando i motivi dedotti, la Corte osserva che:
- il primo motivo mirava sostanzialmente a rimettere in discussione gli apprezzamenti di fatto e le valutazioni probatorie compiute dal Tribunale;
- le doglianze di distorsione dei fatti o delle prove, anche se eventualmente fondate, non sono di per sé idonee a dimostrare una questione significativa ai fini del filtro di ammissibilità;
- il secondo motivo, pur formulato in termini di violazione di diritto, in realtà contestava ancora una volta valutazioni di fatto del Tribunale circa il carattere distintivo dell’elemento "john" e gli effetti della sua mancata utilizzazione.
La Corte sottolinea quindi che le ricorrenti non hanno spiegato in modo sufficiente perché tali censure sarebbero rilevanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, né hanno individuato una vera questione di diritto con portata sistemica.
Decisione e spese
La Corte decide che l’impugnazione non è ammessa a proseguire. Quanto alle spese, poiché la decisione è intervenuta prima della notifica dell’impugnazione alla controparte, le ricorrenti sopportano le proprie spese.
Principio affermato
Nel filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di decisioni dell’EUIPO, la Corte non procede se il ricorrente si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove o a invocare in modo generico una violazione di norme sostanziali senza dimostrare, con precisione, l’esistenza di una questione di diritto significativa per il diritto dell’Unione. Il meccanismo dell’articolo 58 bis è finalizzato a limitare il controllo della Corte alle sole questioni aventi effettiva rilevanza sistemica.
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