Ordinanza n. 2089/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore di Pavia nr ID FASC. 65779/6F/2026/P.A.S.I. emesso il 09.01.2026, notificato in data 17.01.2026, con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo nr. 050843-P rilasciata in data 24.08.2022 e in scadenza il 23.08.2027;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Pavia di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Pavia ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il ricorso è stato notificato via PEC direttamente alla Prefettura di Pavia e al Ministero dell'Interno, anziché presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio. Poiché l'Amministrazione statale non si è costituita, il Collegio ha rilevato d'ufficio la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, r.d. n. 1611/1933, richiamato dall'art. 41, comma 3, c.p.a. Non risultano esaminati i motivi di merito dedotti contro la revoca della licenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, perché effettuata presso le sedi reali dell'Amministrazione e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano. La nullità sussiste anche per la notificazione eseguita via PEC, poiché la disciplina tecnica del processo amministrativo telematico fa salvo il regime speciale previsto dal r.d. n. 1611/1933. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione senza subordinare tale rimedio alla non imputabilità dell'errore al notificante. È stato assegnato il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e un ulteriore termine perentorio di dieci giorni dal perfezionamento della notifica per depositare la prova dell'attività compiuta. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 27 maggio 2026, con avviso che l'omessa rinnovazione determinerà l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
La notificazione degli atti introduttivi del giudizio contro le amministrazioni statali deve essere effettuata presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla e la nullità può essere rilevata d'ufficio.
art. 1 l. n. 260/1958
Ha modificato l'art. 11 r.d. n. 1611/1933, mantenendo il regime speciale di notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato.
art. 41, comma 3, c.p.a.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
Conferma l'applicazione delle norme speciali sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, compreso l'obbligo di notificazione presso l'Avvocatura dello Stato.
art. 44 c.p.a.
In caso di nullità della notificazione del ricorso, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, tale rinnovazione non è subordinata alla dimostrazione che la nullità dipenda da una causa non imputabile al notificante.
art. 44, comma 4, Allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla alla non imputabilità della nullità al notificante.
art. 14, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016
quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
Le regole tecniche del processo amministrativo telematico non derogano al regime speciale di notificazione previsto per le amministrazioni dello Stato.
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice di dare avviso alle parti delle questioni rilevate d'ufficio; nel caso concreto è stato dato avviso che l'omessa rinnovazione della notifica comporterà l'inammissibilità del ricorso.
artt. 3, 24 e 113 Cost.
Parametri costituzionali in base ai quali la Corte costituzionale ha escluso una limitazione sproporzionata della rinnovazione della notificazione nulla, ritenendo le forme processuali strumentali alla decisione di merito.
Massime di principio
- I ricorsi contro le amministrazioni dello Stato devono essere notificati, ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.a. e dell'art. 11 r.d. n. 1611/1933, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, non presso la sede reale dell'amministrazione intimata.
- La notificazione del ricorso effettuata presso la sede reale di un'amministrazione statale è nulla, anche quando sia eseguita tramite PEC, poiché le regole del processo amministrativo telematico fanno salvo il regime speciale previsto dal r.d. n. 1611/1933.
- La nullità della notificazione del ricorso introduttivo può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando l'amministrazione statale non si sia costituita in giudizio.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso amministrativo non è subordinata alla prova della non imputabilità dell'errore al notificante, fermo il rispetto del termine assegnato dal giudice.
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