Sentenza n. 9640/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 88 del Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicata in data 16 maggio 2024, avente ad oggetto: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, e relativi allegati, in particolare le annesse tabelle dei titoli valutabili, nella parte in cui non riconosce alcun punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato quando non svolti in costanza di nomina scolastica, attribuendo in via discriminatoria il punteggio per intero al medesimo servizio solo quando svolto in costanza di nomina; - di ogni altro atto presupposto come di seguito elencato e che espressamente si impugna unitamente all’O.M. n. 88/2024: - PARERE del CONSIGLIO SUPERIORE della PUBBLICA ISTRUZIONE reso nella seduta plenaria n. 121 del 23 febbraio 2024, nella parte in cui non ha previsto alcuna modifica allo schema di Ordinanza al fine del riconoscimento di un punteggio pieno al servizio militare e servizi assimilati svolti non in costanza di rapporto; - O.M. MIM n. 112 del 6.5.2022 ed annesse Tabelle dei Titoli Valutabili che ha disciplinato l’aggiornamento delle GPS e Graduatorie d’Istituto del personale docente per il biennio 2022/2024; - O.M. MIM n. 60 del 10.7.2020 ed annesse Tabelle dei Titoli Valutabili che ha disciplinato l’aggiornamento delle GPS e Graduatorie d’Istituto del personale docente per il biennio 2020/2022; - D.M. MIM n. 374/2017 ed annesse Tabelle A e B che ha disciplinato le Graduatorie d''istituto del personale docente nel triennio 2017/2020; - D.M. MIM n. 308/2014 ed annesse Tabelle A e B che ha approvato le Tabelle di valutazione titoli per le Graduatorie d''istituto del personale docente di ogni ordine e grado; - D.M. MIM n. 353/2014 ed annesse Tabelle A e B che ha disciplinato le Graduatorie d''istituto nel triennio 2014/2017; - D.M. MIM n. 131/2007 ed annessa Tabella A disciplinante il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; nella parte in cui hanno previsto che non è attribuito alcun punteggio qualora il servizio militare di leva, i servizi sostitutivi per legge ed il servizio civile assimilato siano prestati non in costanza di rapporto d''impiego scolastico; - di ogni altro atto eventualmente presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa, delle graduatorie provinciali per le supplenze ed annesse graduatorie d’istituto d’interesse dei ricorrenti; - e quindi per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, al riconoscimento, con “effetti definitivi”, a favore dei ricorrenti, del punteggio per intero in ordine al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato svolti non in costanza di nomina scolastica, nella misura piena riconosciuta al servizio svolto in costanza di nomina pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d’Istituto, nei rispettivi Ambiti, a valere nel biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante su ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 15 dell’O.M. MIM n. 88/2024 e disposizioni precedenti sulle GPS, nella parte in cui non attribuiscono punteggio al servizio militare di leva, al servizio sostitutivo assimilato e al servizio civile svolti dopo il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento ma non in costanza di nomina scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, dopo aver conseguito i titoli di accesso all’insegnamento, avevano svolto il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato o il servizio civile senza essere contemporaneamente titolari di una nomina scolastica. Hanno impugnato la disciplina delle GPS, in particolare l’art. 15 dell’O.M. n. 88/2024, deducendo che la limitazione del punteggio al solo servizio prestato in costanza di nomina fosse discriminatoria e contrastasse con l’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, con l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 e con l’art. 52 Cost. È stata inoltre contestata l’illegittimità delle precedenti ordinanze e dei decreti ministeriali recanti la medesima disciplina. L’amministrazione ha sostenuto che il servizio di leva rilevasse soltanto quale compensazione per la sospensione di un rapporto di lavoro scolastico e non costituisse un’esperienza didattica valutabile. In rito, il Ministero aveva contestato l’ammissibilità del ricorso anche per la sua forma collettiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso collettivo. La clausola impugnata aveva infatti immediata portata lesiva, poiché determinava direttamente il mancato riconoscimento del punteggio e incideva sulle chance di conseguire incarichi dalle GPS, senza necessità di ulteriori atti applicativi. Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato e della stessa Sezione, secondo cui il servizio militare obbligatorio deve essere valutato anche quando non sia stato svolto in costanza di nomina scolastica. L’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, letto in modo costituzionalmente orientato alla luce dell’art. 52 Cost., impone di evitare che l’adempimento del servizio obbligatorio pregiudichi la posizione professionale del cittadino. Anche l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 è stato interpretato nel senso che il riferimento al servizio prestato in pendenza di rapporto di lavoro non esclude la valutabilità dei servizi svolti anteriormente o al di fuori di tale rapporto. La limitazione ministeriale è stata quindi ritenuta discriminatoria, perché penalizza i docenti che non hanno potuto acquisire punteggio mediante supplenze proprio a causa dell’adempimento del servizio obbligatorio. Il principio è stato esteso al servizio civile, senza distinzione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale, ritenuti in continuità normativa e funzionale e accomunati dalle finalità di solidarietà e di difesa della Patria. Il ricorso è stato accolto nei limiti dell’interesse dei ricorrenti ed è stato disposto l’annullamento della disciplina impugnata nella parte in cui esclude il punteggio per i servizi svolti dopo il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento ma non in costanza di nomina. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52 Costituzione
la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino; l’adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino
Il servizio militare obbligatorio non può determinare una penalizzazione professionale del cittadino; la norma costituisce parametro per interpretare la disciplina del punteggio in senso non discriminatorio.
art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994
servizio militare di leva valido a tutti gli effetti
La disposizione impone la piena valutabilità del servizio militare di leva ai fini della posizione professionale e concorsuale del personale docente, anche quando il servizio non sia stato prestato in costanza di nomina scolastica.
art. 2050 d.lgs. 66/2010
ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro
Il riferimento al servizio prestato in pendenza di rapporto di lavoro costituisce una specificazione e non una limitazione della generale valutabilità del servizio di leva.
art. 15 O.M. MIM n. 88/2024
il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili
La disposizione è illegittima nella parte in cui limita la valutazione ai servizi svolti in costanza di nomina ed esclude quelli prestati, dopo il conseguimento del titolo di accesso, al di fuori di un rapporto scolastico.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha deciso richiamando la motivazione di una precedente sentenza conforme del Consiglio di Stato.
d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
La disciplina del servizio civile universale è stata letta in continuità con quella del servizio civile nazionale, consentendo l’equiparazione dei due servizi ai fini considerati.
Massime di principio
- La disciplina delle graduatorie provinciali per le supplenze è immediatamente lesiva quando esclude direttamente un punteggio idoneo a incidere sul posizionamento dei candidati e sulle loro chance di conseguire incarichi, sicché la relativa clausola può essere impugnata senza attendere ulteriori atti applicativi.
- Il servizio militare di leva deve essere valutato ai fini della formazione delle graduatorie e delle procedure selettive del personale docente anche quando sia stato svolto non in costanza di nomina scolastica, purché successivamente al conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento.
- L’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 deve essere interpretato nel senso che il riferimento al servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro non esclude la valutabilità dei periodi svolti al di fuori o anteriormente a tale rapporto.
- Una disciplina che neghi il punteggio ai docenti che non hanno potuto svolgere supplenze a causa dell’adempimento del servizio militare obbligatorio viola il principio costituzionale secondo cui tale adempimento non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.
- Il servizio civile nazionale e il servizio civile universale devono essere equiparati, ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, quando risultino accomunati dalla continuità normativa, dalle finalità perseguite e dalla funzione di concorrere alla difesa della Patria mediante attività non militari.
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