Cassazione Penale, Ordinanza n. 12479/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto era meramente reiterativo di doglianze di fatto già vagliate e motivatamente respinte in appello, e non evidenziava una mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, contestando un vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione della droga allo spaccio e non all'uso personale. I fatti descritti riguardano il rinvenimento, nella sua abitazione, di una bustina contenente cocaina per un peso netto di 0,178 grammi, con principio attivo idoneo al confezionamento di due dosi singole, e di un involucro contenente marijuana per 0,233 grammi, con principio attivo idoneo al confezionamento di cinque dosi medie singole. La Corte territoriale aveva ritenuto non credibile la destinazione all'uso personale valorizzando il confezionamento in più involucri, l'uso di nastri isolanti di colori diversi, la presenza di bilancini di precisione, di bustine in cellophane, di una busta ritagliata e di un foglietto manoscritto con generalità e cifre. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la destinazione della sostanza al consumo personale va esclusa alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione sulla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale o allo spaccio è rimessa al giudice di merito e deve fondarsi su un apprezzamento complessivo di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
- In sede di legittimità la censura sulla motivazione relativa alla destinazione della droga è scrutinabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non potendo la Corte di cassazione rivalutare il merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico le stesse doglianze di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Elementi indiziari quali modalità di confezionamento, presenza di strumenti per il frazionamento o la pesatura e annotazioni compatibili con attività di cessione possono legittimare la conclusione circa la destinazione dello stupefacente allo spaccio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →