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Sentenza

Sentenza n. 14628/2026 - Roma, Sezione 4Q

per la declaratoria di nullità del decreto di rigetto n. 473 del 24.2.2022 comunicato con prot. 4776 del 24 febbraio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 4, c.p.a.; in via alternativa/subordinata per violazione ed elusione del giudicato ex artt. 31, comma 4, e 114, comma 4, lett. e) c.p.a. di cui alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 10971/2020.

Giustizia amministrativa202207349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l'insegnamento, comprese le aree del sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il decreto di rigetto, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità e, in via alternativa o subordinata, l'annullamento. Ha dedotto la violazione e l'elusione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del TAR relative al riconoscimento della qualifica professionale, sostenendo che il giudicato imponesse la comparazione del percorso formativo rumeno con quello italiano anche con riferimento al sostegno. Ha inoltre denunciato la nullità per incompetenza assoluta, poiché il Ministero dell'Istruzione avrebbe respinto una domanda relativa al riconoscimento del titolo di sostegno ritenendo competente il Ministero dell'Università e della Ricerca, sebbene tale domanda non fosse stata presentata. In via subordinata, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere nella riedizione del potere, per mancata considerazione delle certificazioni abilitanti già prodotte nei precedenti giudizi, nonché per violazione degli artt. 6, comma 1, lett. b), 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, in relazione alla partecipazione procedimentale e al preavviso di rigetto. L'azione di annullamento è stata notificata oltre sessanta giorni dopo la comunicazione del decreto.

La decisione

Il TAR ha distinto le due azioni proposte. Quanto all'azione di accertamento della nullità, ha ritenuto infondate le censure. Il decreto non ha violato né eluso il giudicato, poiché ha operato secondo quanto stabilito dalle precedenti sentenze, disponendo la comparazione del percorso professionalizzante rumeno con quello italiano e rilevando, per le classi di concorso relative al sostegno, l'assenza delle attestazioni del Ministero rumeno comprovanti le necessarie abilitazioni. È stata esclusa anche l'incompetenza assoluta: il riconoscimento della formazione svolta all'estero per l'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, diversamente dal mero riconoscimento di un titolo di studio, rientra nella competenza del Ministero dell'Istruzione. Quanto all'azione di annullamento, il ricorso è stato dichiarato irricevibile perché notificato il 6 luglio 2022, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento avvenuta il 24 febbraio 2022. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    Disciplina l'azione di accertamento della nullità del provvedimento e la deduzione della violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha escluso la nullità e la violazione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione ed elusione del giudicato; il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione si sia conformata alle precedenti pronunce.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Richiamato per la dedotta nullità derivante da incompetenza assoluta, che il TAR ha escluso.

  • art. 50 d.lgs. n. 300/1999

    organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale

    Attribuisce al Ministero dell'Istruzione la competenza sul riconoscimento della formazione svolta all'estero per consentire l'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, trattandosi di riconoscimento professionale e non di mero titolo di studio.

  • d.l. n. 1/2020, convertito in l. n. 12/2020

    Richiamato quale fonte modificativa dell'art. 50 del d.lgs. n. 300/1999, sulla competenza del Ministero dell'Istruzione.

  • art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai procedimenti di riconoscimento della qualifica professionale.

  • artt. 6, comma 1, lett. b), 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente per denunciare la violazione della partecipazione procedimentale e del preavviso di rigetto; le relative censure non sono state esaminate nel merito perché l'azione di annullamento è stata dichiarata tardiva.

Massime di principio

  • La violazione o elusione del giudicato sussiste solo quando il nuovo provvedimento si discosti dal contenuto conformativo della precedente pronuncia; non ricorre quando l'Amministrazione riedita il potere secondo i criteri di valutazione stabiliti dal giudicato e motiva il diniego sulla base della mancanza della documentazione necessaria.
  • Il riconoscimento della formazione professionale conseguita all'estero per consentire l'esercizio in Italia dell'insegnamento di sostegno rientra nella competenza del Ministero dell'Istruzione, trattandosi di riconoscimento professionale connesso all'organizzazione dell'istruzione, ai percorsi di abilitazione e specializzazione e ai relativi titoli di accesso, non di mero riconoscimento di un titolo di studio.
  • L'azione di annullamento proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato è irricevibile per tardività; la tardività impedisce l'esame nel merito dei vizi di legittimità dedotti.
  • La distinzione tra azione di nullità e azione di annullamento impone al giudice di esaminare autonomamente i relativi presupposti: l'infondatezza dell'azione di nullità non esclude che l'azione di annullamento possa essere dichiarata irricevibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereIncompetenza

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