Circolare numero 59 del 27-04-2012
A) Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2012, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori: Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4. Lavoratori agricoli a tempo determinato. Compartecipanti familiari e piccoli coloni. Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità). Lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (solo maternità/paternità). B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2012, per le seguenti prestazioni: Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera). Assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale). Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001. Congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale). Art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001- indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l’anno 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica, per l’anno 2012, le retribuzioni e gli importi di riferimento da utilizzare per la liquidazione di varie prestazioni previdenziali ed assistenziali: malattia, maternità/paternità, tubercolosi, indennità per la Gestione separata, assegni di maternità dei Comuni e dello Stato, congedo parentale in casi particolari e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001. Per ciascuna categoria di lavoratori indica il minimale, i parametri convenzionali o i limiti di reddito applicabili nel 2012, specificando quando si usano importi provvisori o importi dell’anno precedente in attesa dei dati definitivi. Sono inoltre riportati i massimali annui e giornalieri relativi al congedo straordinario per familiari di persone con handicap e la relativa quota di retribuzione figurativa.
Importi di riferimento 2012 per prestazioni di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni economiche
Importi di riferimento 2012 per prestazioni di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni
La circolare riepiloga gli importi e i parametri da utilizzare, per l’anno 2012, ai fini della liquidazione di prestazioni economiche previdenziali e assistenziali. I contenuti riguardano sia le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per varie categorie di lavoratori, sia gli importi rilevanti per la Gestione separata, gli assegni di maternità, il congedo parentale in casi particolari e il congedo straordinario per familiari di persone con handicap.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Per le prestazioni la cui misura va calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2012, sono individuati gli importi giornalieri o convenzionali da assumere a base di calcolo per le diverse categorie.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi devono essere liquidate su una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge pari a euro 45,70.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base non può essere inferiore al minimale di legge pari a euro 40,65.
Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, la circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere provinciali valide per l’anno 2011, da usare ai fini previdenziali e, per malattia e tubercolosi, anche per i primi 180 giorni di assistenza. In attesa dei valori 2012, restano temporaneamente utilizzabili i salari convenzionali 2011, salvo conguaglio. Eventuali prestazioni già liquidate sulla base dei salari convenzionali 2010 devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, le retribuzioni convenzionali da usare per i contributi e anche per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono quelle stabilite con decreto ministeriale 24 gennaio 2012 e riportate nella circolare n. 40 del 19 marzo 2012.
Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità/paternità con inizio nel 2012 si applicano le retribuzioni convenzionali orarie previste dalla circolare:
- euro 6,68 per retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,54;
- euro 7,54 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,54 e fino a euro 9,19;
- euro 9,19 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,19;
- euro 4,85 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali), la circolare distingue i valori da usare per maternità, congedo parentale e interruzione di gravidanza:
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 39,58;
- artigiane: euro 45,70;
- commercianti: euro 45,70.
Gestione separata: requisiti contributivi, malattia e degenza ospedaliera
Per gli iscritti alla Gestione separata della legge n. 335/1995, la circolare richiama l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica dal 1° gennaio 2012. Rimane inoltre confermata l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento delle tutele di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.
Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota contributiva complessiva per il 2012 è pari al 27,72%. Applicando tale aliquota al minimale di reddito 2012 pari a euro 14.930,00, il contributo mensile utile ai fini del requisito è pari a euro 344,88.
Per gli eventi insorti nel 2012, il limite di reddito previsto per l’indennità di degenza ospedaliera e per l’indennità di malattia è pari a euro 65.535,40, corrispondente al 70% del massimale 2011.
Indennità di malattia
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, l’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo riconosciuto per la degenza ospedaliera. Il calcolo si effettua applicando una percentuale diversa in base alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento, prendendo a riferimento il massimale contributivo dell’anno di inizio della malattia diviso per 365.
Per le malattie iniziate nel 2012, il massimale contributivo è pari a euro 96.149,00; il valore giornaliero di riferimento è quindi euro 263,42. L’indennità giornaliera risulta pari a:
- euro 10,54 se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 15,80 se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
- euro 21,07 se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.
Degenza ospedaliera
Per la degenza ospedaliera, il calcolo segue i criteri ordinari richiamati dalla circolare, con percentuali diverse in funzione della contribuzione nei dodici mesi precedenti il ricovero. Anche in questo caso il riferimento è il massimale contributivo 2012 diviso per 365, cioè euro 263,42. L’indennità giornaliera è pari a:
- euro 21,07 per accrediti da 3 a 4 mesi;
- euro 31,61 per accrediti da 5 a 8 mesi;
- euro 42,15 per accrediti da 9 a 12 mesi.
Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato
Per effetto della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari al 2,7% per il 2012, la circolare aggiorna gli importi degli assegni di maternità.
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia avvenuti nel 2012, l’assegno di maternità dei Comuni è pari a euro 324,79 mensili, per un totale di euro 1.623,95. Il valore dell’ISE per nuclei familiari con tre componenti è pari a euro 33.857,51.
Per il medesimo anno, l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari a euro 1.999,45 nella misura intera.
Congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001
La circolare richiama il valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico annuo per il 2012, fissato in euro 6.246,89. Tale importo è la base per la verifica del requisito reddituale nei casi in cui il genitore lavoratore dipendente chieda periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli ordinari.
In questi casi, per avere diritto all’indennità del 30%, il reddito individuale deve essere inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo annuo, cioè a euro 15.617,22. La circolare precisa che tale importo è provvisorio e che potrà essere comunicato in seguito il valore definitivo, se diverso.
Congedo straordinario per familiari di portatori di handicap: importi massimi 2012
Per il beneficio previsto dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, la circolare ricorda che l’importo base di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98 per il 2001) va rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale importo costituisce il tetto massimo complessivo annuo dell’onere, da ripartire tra indennità economica e accredito figurativo.
Per il 2012, con variazione ISTAT del 2,7% e tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), sono indicati i seguenti valori massimi:
- Importo complessivo annuo: euro 45.471,78;
- Importo massimo annuo dell’indennità economica: euro 34.189,00;
- Importo massimo giornaliero dell’indennità: euro 93,41.
Per la retribuzione figurativa accreditabile a copertura dei periodi di congedo fruiti nel 2012, i massimi sono:
- euro 34.189,00 annui;
- euro 657,48 settimanali;
- euro 93,41 giornalieri.
Osservazioni finali
La circolare ha natura eminentemente applicativa: individua, per il 2012, i parametri economici necessari alla liquidazione di prestazioni previdenziali e assistenziali per diverse categorie di lavoratori, distinguendo tra importi definitivi, valori provvisori e importi temporaneamente da utilizzare in attesa di successivi aggiornamenti. Le note finali precisano alcuni riferimenti interpretativi e normativi, nonché l’ambito temporale di applicazione di determinate regole, in particolare per gli eventi insorti nel 2012 e per i casi di riliquidazione.
Punti principali
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Vengono fissati gli importi giornalieri da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2012. Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi vale il minimale giornaliero di euro 45,70; per gli operai agricoli a tempo determinato il minimale è euro 40,65. Per compartecipanti familiari e piccoli coloni si applicano le retribuzioni medie giornaliere provinciali 2011 fino alla disponibilità dei valori 2012; le prestazioni eventualmente liquidate sui salari convenzionali 2010 devono essere riliquidate. Per i lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari si applicano le retribuzioni convenzionali 2012. Per domestici e familiari sono indicati gli importi orari convenzionali 2012. Per le lavoratrici autonome sono richiamati gli importi da utilizzare per maternità, congedo parentale e interruzione di gravidanza, distinti per coltivatrici dirette/colone/mezzadre/IAP, artigiane e commercianti.
Gestione separata: contributo minimo e prestazioni di malattia/degenza
Per gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati ad altra forma obbligatoria, l’aliquota complessiva 2012 è pari al 27,72%, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva per maternità, assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. Il contributo mensile utile per il requisito è pari a euro 344,88, calcolato sul minimale di reddito 2012 di euro 14.930,00. Per gli eventi 2012 il limite di reddito è euro 65.535,40. L’indennità di malattia è calcolata sul massimale contributivo 2012 di euro 96.149,00 diviso 365, con valori giornalieri pari a euro 10,54, 15,80 o 21,07 in base alle mensilità accreditate. Per la degenza ospedaliera, sempre per eventi iniziati nel 2012, l’importo giornaliero è euro 21,07, 31,61 o 42,15 secondo la contribuzione nei 12 mesi precedenti.
Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2012, l’assegno di maternità dei Comuni è pari a euro 324,79 mensili per complessivi euro 1.623,95, con ISEE di riferimento per nuclei di tre componenti pari a euro 33.857,51. L’assegno di maternità dello Stato, sempre per eventi del 2012, è pari a euro 1.999,45 nella misura intera.
Congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001
Per l’anno 2012 il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico è euro 6.246,89. Su tale base si determina la soglia reddituale per l’indennità del 30% spettante al genitore lavoratore dipendente che richieda congedi parentali ulteriori rispetto ai limiti ordinari: il reddito individuale deve essere inferiore a euro 15.617,22, pari a due volte e mezzo il trattamento minimo annuo provvisorio.
Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001
Per il congedo riconosciuto ai familiari di portatori di handicap, la circolare aggiorna per il 2012 il tetto massimo complessivo annuo dell’onere e la ripartizione tra indennità economica e accredito figurativo. Con variazione ISTAT del 2,7%, l’importo complessivo annuo è euro 45.471,78; l’importo massimo annuo dell’indennità è euro 34.189,00; l’importo massimo giornaliero è euro 93,41. La retribuzione figurativa massima accreditabile è euro 34.189,00 annui, euro 657,48 settimanali e euro 93,41 giornalieri.
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