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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 07/11/2024 con due motivi: (1) censura della confisca delle somme sequestrate (complessivi €6.675), ritenute provento non illecito in quanto derivanti da reddito da lavoro e da prelevamento bancario anteriore al fatto; (2) doglianza per violazione dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 per assenza di motivazione specifica della confisca nella sentenza

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., profili non dedotti dal ricorrente. Il secondo motivo, pur ammissibile perché la confisca è misura estranea all'accordo, è stato respinto sul merito: la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem alla luce del decreto di sequestro preventivo del 5/9/2022 (noto al ricorrente) che aveva quantificato il profitto e motivato il calcolo; non essendovi smentite adeguate dei dati posti a base della misura ablativa, la confisca è stata confermata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/mezzi) e rende inammissibili censure motivazionali generiche estranee a tali profili

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Disciplina una ipotesi particolare di confisca collegata alle violazioni dell'art. 73; rinvia, per talune fattispecie, alla disciplina generale di cui all'art. 240-bis c.p.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede l'obbligatorietà della confisca di denaro o beni la cui provenienza non è giustificata e risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato; prevede, se non possibile, la confisca di somme/beni di legittima provenienza per valore equivalente

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato come parametro normativo per provvedimenti ablativi; la sentenza ha fatto riferimento ad esso unitamente alle norme sulittuazioni di stupefacenti

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che legittima il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il decreto di sequestro basato su tale articolo è stato ritenuto adeguatamente motivato e conoscibile dall'imputato

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1 e 7-bis richiamati)

    Riguarda i reati di traffico/costituzione di sostanze stupefacenti; la confisca è stata collegata a profitti derivanti dalla cessione continuata di cocaina

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere del condannato al pagamento delle spese processuali; applicato alla luce del rigetto del ricorso

  • Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019 (giurisprudenza)

    Chiarisce che la confisca, essendo misura estranea all'accordo di patteggiamento, può essere impugnata separatamente; ha reso ammissibile l'impugnazione della confisca anche in presenza di patteggiamento

Massime di principio

  • Le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento sono molto limitate: solo i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. sono ammissibili; censure motivazionali generiche o richieste di diverso apprezzamento probatorio sono spesso dichiarate inammissibili
  • La confisca disposta in relazione a reati di stupefacenti può essere ordinata ai sensi dell'art. 240-bis c.p. quando il denaro o i beni risultano sproporzionati rispetto al reddito; l'onere probatorio grava sul destinatario della misura per giustificarne la provenienza
  • Il giudice può motivare la decisione di confisca per relationem richiamando un decreto di sequestro preventivo purché: il provvedimento richiamato sia adeguatamente motivato, conosciuto dall'imputato o reso ostensibile e il riferimento dimostri che il giudice ha effettivamente considerato quelle ragioni
  • In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito o delle stime economiche adottate nei provvedimenti cautelari salvo profili di illegittimità di diritto: contestazioni generiche del calcolo del profitto o della motivazione richiedono argomentazioni specifiche e prove contrarie
  • Chi intende evitare una confisca deve produrre, già nelle fasi cautelari o in dibattimento, documentazione precisa e congrua sulla legittima provenienza (buste paga, movimenti bancari, attestazioni fiscali, documentazione di prelievi antecedenti), non limitandosi a deduzioni generiche
  • Quando la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, l'imputato mantiene la possibilità di impugnarla separatamente; tuttavia la strada è difficoltosa se il provvedimento ablativo è fondato su elementi istruttori non adeguatamente smentiti

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