Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 07/11/2024 con due motivi: (1) censura della confisca delle somme sequestrate (complessivi €6.675), ritenute provento non illecito in quanto derivanti da reddito da lavoro e da prelevamento bancario anteriore al fatto; (2) doglianza per violazione dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 per assenza di motivazione specifica della confisca nella sentenza
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., profili non dedotti dal ricorrente. Il secondo motivo, pur ammissibile perché la confisca è misura estranea all'accordo, è stato respinto sul merito: la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem alla luce del decreto di sequestro preventivo del 5/9/2022 (noto al ricorrente) che aveva quantificato il profitto e motivato il calcolo; non essendovi smentite adeguate dei dati posti a base della misura ablativa, la confisca è stata confermata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/mezzi) e rende inammissibili censure motivazionali generiche estranee a tali profili
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Disciplina una ipotesi particolare di confisca collegata alle violazioni dell'art. 73; rinvia, per talune fattispecie, alla disciplina generale di cui all'art. 240-bis c.p.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede l'obbligatorietà della confisca di denaro o beni la cui provenienza non è giustificata e risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato; prevede, se non possibile, la confisca di somme/beni di legittima provenienza per valore equivalente
art. 240 cod. pen.
Richiamato come parametro normativo per provvedimenti ablativi; la sentenza ha fatto riferimento ad esso unitamente alle norme sulittuazioni di stupefacenti
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che legittima il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il decreto di sequestro basato su tale articolo è stato ritenuto adeguatamente motivato e conoscibile dall'imputato
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1 e 7-bis richiamati)
Riguarda i reati di traffico/costituzione di sostanze stupefacenti; la confisca è stata collegata a profitti derivanti dalla cessione continuata di cocaina
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere del condannato al pagamento delle spese processuali; applicato alla luce del rigetto del ricorso
Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019 (giurisprudenza)
Chiarisce che la confisca, essendo misura estranea all'accordo di patteggiamento, può essere impugnata separatamente; ha reso ammissibile l'impugnazione della confisca anche in presenza di patteggiamento
Massime di principio
- Le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento sono molto limitate: solo i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. sono ammissibili; censure motivazionali generiche o richieste di diverso apprezzamento probatorio sono spesso dichiarate inammissibili
- La confisca disposta in relazione a reati di stupefacenti può essere ordinata ai sensi dell'art. 240-bis c.p. quando il denaro o i beni risultano sproporzionati rispetto al reddito; l'onere probatorio grava sul destinatario della misura per giustificarne la provenienza
- Il giudice può motivare la decisione di confisca per relationem richiamando un decreto di sequestro preventivo purché: il provvedimento richiamato sia adeguatamente motivato, conosciuto dall'imputato o reso ostensibile e il riferimento dimostri che il giudice ha effettivamente considerato quelle ragioni
- In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito o delle stime economiche adottate nei provvedimenti cautelari salvo profili di illegittimità di diritto: contestazioni generiche del calcolo del profitto o della motivazione richiedono argomentazioni specifiche e prove contrarie
- Chi intende evitare una confisca deve produrre, già nelle fasi cautelari o in dibattimento, documentazione precisa e congrua sulla legittima provenienza (buste paga, movimenti bancari, attestazioni fiscali, documentazione di prelievi antecedenti), non limitandosi a deduzioni generiche
- Quando la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, l'imputato mantiene la possibilità di impugnarla separatamente; tuttavia la strada è difficoltosa se il provvedimento ablativo è fondato su elementi istruttori non adeguatamente smentiti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20191/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20193/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20195/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20197/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20198/2025 del 30/05/2025
- Sentenza penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2025 del 30/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →