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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un complesso industriale/centrale, con particolare riferimento all'inclusione o esclusione di alcuni beni e impianti nella stima (tra cui carriponte, vapordotti, alternatori, trasformatori e altri elementi della centrale). La società aveva ottenuto in primo grado l'esclusione dei carriponte dalla stima. Nel giudizio d'appello l'Ufficio aveva contestato il quadro della valutazione catastale; la società, con ricorso incidentale in Cassazione, ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che l'Ufficio non avesse specificamente impugnato l'esclusione dei carriponte, sicché la CTR non avrebbe potuto includerli nella rendita; 2) extrapetizione, perché la CTR avrebbe esteso la decisione a beni ulteriori, quali vapordotti, alternatori e trasformatori, mai devoluti in giudizio; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame della perizia di parte e per asserita erronea valutazione dei costi e del deprezzamento per vetustà. Dal testo emerge inoltre che la Corte ha esaminato il problema della corretta qualificazione catastale di alcune componenti della centrale, rilevando che i pozzi non erano pertinenze di una miniera ma parti inscindibili dell'impianto produttivo, e che la CTR aveva errato nel richiamare l'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, pur con dispositivo ritenuto corretto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ravvisando la formazione del giudicato interno sull'esclusione dei carriponte dalla stima catastale, poiché tale punto non era stato specificamente impugnato in appello. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la stessa società aveva ammesso di non avere contestato la valorizzazione dei beni ulteriori richiamati nella censura. Ha poi rigettato il terzo motivo, affermando che non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la doglianza mirava solo a una rivalutazione del merito; la perizia di parte è stata qualificata come allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e il giudice di merito non è tenuto a motivare analiticamente sul mancato recepimento di ogni singolo elemento istruttorio. Nel complesso, dalla porzione di testo disponibile emerge un accoglimento solo parziale del ricorso incidentale, con conferma della sostanza della decisione di merito sulla stima catastale, salvo la correzione relativa ai carriponte.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come base per le censure di nullità della sentenza per violazione processuale e per dedurre il vizio di extrapetizione e di violazione del giudicato interno.

  • art. 324 c.p.c.

    È invocato per sostenere che si fosse formato il giudicato interno sulla non computabilità dei carriponte nella stima catastale.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per affermare l'efficacia del giudicato interno formatosi su una parte non impugnata della sentenza di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per chiarire che la censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale e non come riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di legittimità, nei limiti del vizio di motivazione previsto da questa disposizione, e che l'omesso esame di elementi probatori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo.

  • r.d. n. 1572 del 1931, art. 18

    La Corte osserva che il giudice di merito lo aveva richiamato erroneamente per sussumere la fattispecie, poiché i pozzi della centrale non erano pertinenze di una miniera ma parti inscindibili dell'impianto produttivo.

  • legge n. 208 del 2015

    È menzionata per chiarire che la circolare richiamata era anteriore e quindi non risolutiva alla luce dei criteri di successione delle leggi nel tempo.

  • circolare n. 6 del 2012

    La Corte afferma che, essendo anteriore rispetto alla legge successiva richiamata, non è decisiva per la soluzione della questione.

Massime di principio

  • Il giudicato interno preclude al giudice di appello e di legittimità di riesaminare un capo della decisione di primo grado non specificamente impugnato, anche quando ciò riguardi singole componenti della base imponibile o della stima.
  • La deduzione di extrapetizione richiede che la sentenza abbia deciso su questioni effettivamente estranee al thema decidendum; se la parte dichiara di non aver mai contestato quel punto, manca l'interesse a censurare la decisione sul medesimo.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si identifica con la mera difformità della valutazione delle prove rispetto alle aspettative della parte: essa sussiste solo quando il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti.
  • Nel giudizio di legittimità, la critica alla valutazione di merito delle prove non è ammissibile sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se in realtà mira a ottenere una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
  • La consulenza/perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva tecnica e non costituisce prova autonoma vincolante per il giudice di merito.
  • Il giudice di merito, nel selezionare il materiale probatorio, può attribuire prevalenza ad alcune risultanze e disattenderne altre senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio, purché emerga che abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante.
  • Nella qualificazione catastale di un impianto industriale occorre guardare alla concreta funzione dei beni rispetto al complesso produttivo, e non a mere qualificazioni formali o a norme non pertinenti sulla base di sussunzioni errate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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