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Regolamento

R.R. Lombardia 3/2016

Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico

Normativa regionaleR.R. Lombardia 3/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, le modalità di svolgimento del referendum consultivo con voto elettronico: requisiti tecnici del sistema, formazione dei componenti dei seggi, sorteggio delle sezioni con stampa cartacea, voto a domicilio e nei luoghi di cura/detenzione, scrutinio, verbali, trasmissione e conservazione delle memorie elettroniche. Opera solo quando il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Regolamento lombardo sul referendum consultivo con voto elettronico

Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico

Il provvedimento disciplina, per la Regione Lombardia, l’organizzazione e le modalità operative del referendum consultivo quando lo svolgimento avviene con voto elettronico. Definisce i requisiti del sistema, le competenze degli uffici coinvolti, le operazioni di voto, scrutinio, verifica e conservazione dei dati.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Il regolamento si applica ai procedimenti referendari consultivi regionali svolti con modalità elettroniche. Il ricorso al voto elettronico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale; se l’utilizzo è parziale, il decreto individua i comuni o le zone omogenee interessate. Il decreto è comunicato al Prefetto di Milano, al Presidente della Corte d’Appello di Milano, ai Presidenti dei Tribunali sedi degli uffici provinciali per il referendum e ai comuni.

Sono definiti i principali soggetti e strutture operative: ufficio regionale, ufficio elettorale di sezione, ufficio provinciale per il referendum, ufficio centrale per il referendum, nonché le nozioni tecniche di apparecchio elettronico, memoria elettronica, inizializzazione, scrutinio elettronico, ridondanza, protezione fisica e logica, codice sorgente e sistema informativo elettorale regionale.

Requisiti tecnici e sicurezza del sistema

Il voto è espresso tramite un sistema integrato hardware e software comprendente un apparecchio elettronico. Il sistema deve garantire automatizzazione delle operazioni di voto, elaborazione dei dati, scrutinio ed eventuale stampa su carta del voto espresso.

Per la tutela della segretezza del voto, il sistema non può associare l’elettore al voto espresso né registrare la sequenza temporale dei singoli voti. L’apparecchio deve disporre di monitor touch screen, unità elaborativa, almeno due memorie elettroniche di diverso tipo, dispositivo di controllo per il Presidente, involucro antiurto e non deformabile, stampante per report diagnostici e risultato finale, urna non trasparente per le sezioni sorteggiate, alimentazione di rete e batterie, assenza di collegamenti esterni salvo quelli espressamente previsti, e idoneità all’uso presso domicili, ospedali, case di cura e luoghi di detenzione.

Il software deve consentire l’inizializzazione il giorno precedente al voto, impedire ogni operazione all’elettore fino all’abilitazione da parte del Presidente, riprodurre la scheda con le opzioni “SI”, “NO” e “SCHEDA BIANCA”, consentire una verifica visiva della scelta con eventuale ripetizione una sola volta prima della conferma, registrare i voti in forma criptata, prevedere il recupero dei dati in caso di guasto, impedire l’associazione voto-elettore, memorizzare in modo inalterabile le operazioni non riconducibili al voto e rendere verificabile il codice sorgente.

Le misure di sicurezza devono garantire protezione fisica e logica, tracciabilità delle operazioni, integrità e inalterabilità dei dati. La cifratura dei dati deve essere almeno equivalente allo standard AES-192; il trasferimento al sistema informativo elettorale regionale deve avvenire tramite connettività sicura con identificazione univoca e cifratura del canale secondo standard IPsec. Il software deve essere certificato da un soggetto certificatore incaricato dalla Giunta regionale, con relazione da trasmettere entro 45 giorni prima del referendum; l’ufficio elettorale di sezione verifica la corrispondenza tra software installato e software certificato.

Formazione e assistenza tecnica

La Giunta regionale assicura la formazione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e del personale comunale addetto alle operazioni elettorali, anche tramite enti del sistema regionale o soggetti esterni qualificati. La formazione riguarda caratteristiche tecnologiche dei dispositivi, procedure della votazione elettronica e modalità di attivazione del servizio di assistenza, ed è integrata da materiale formativo consultabile durante le operazioni elettorali. Può essere erogata in presenza, a distanza o in forma mista.

È inoltre previsto un servizio di assistenza, anche telefonica, per supportare seggi, comuni e amministrazione regionale durante tutte le fasi del voto. In caso di necessità, tecnici informatici possono intervenire presso le sezioni per sostituire l’apparecchio difettoso, garantendo la conservazione dei voti memorizzati. I tecnici autorizzati accedono solo previa identificazione e su autorizzazione del Presidente del seggio.

Sorteggio delle sezioni con stampa cartacea

Per le sezioni estratte a sorte, al voto elettronico è associata la stampa del voto su scheda cartacea. Il sorteggio è effettuato almeno 30 giorni prima del referendum dal Segretario generale della Presidenza, o da un delegato, alla presenza di tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, e di un rappresentante ANCI. Le modalità tecniche sono stabilite con provvedimento del Segretario generale.

Sono escluse dal sorteggio le sezioni con meno di 500 iscritti e le sezioni speciali previste dalla legge. Il sorteggio avviene fino a coprire almeno il 5% degli aventi diritto in ciascuna provincia e nella città metropolitana di Milano; in caso di utilizzo parziale, il criterio si applica per zone omogenee o per comune. L’esito è comunicato ai sindaci interessati, all’ufficio centrale per il referendum e agli uffici provinciali.

Operazioni preliminari e svolgimento del voto

Gli apparecchi elettronici sono consegnati nei luoghi e nei numeri stabiliti dalla Regione; la consegna è verbalizzata in duplice esemplare. Il sabato precedente il voto il Presidente del seggio, assistito da un tecnico informatico autorizzato, installa e inizializza gli apparecchi, verifica funzionamento e integrità, effettua una prova di voto e associa apparecchio e memorie alla sezione. Al termine l’apparecchio è disattivato.

La domenica, all’apertura della sezione, il Presidente verifica l’assenza di manomissioni e avvia un test di funzionalità e controllo dell’assenza di voti già espressi; ottenuto il report, apre la votazione.

L’elettore è identificato secondo le regole ordinarie e, dopo l’abilitazione da parte del Presidente, accede alla cabina per esprimere il voto sul sistema elettronico. Il quesito e le opzioni di voto sono visualizzati sullo schermo. La scelta è mostrata solo sul display; se corrisponde alla volontà dell’elettore, questi conferma, altrimenti può ripetere una sola volta l’espressione del voto prima della conferma. Una volta espresso il voto, il dispositivo si disabilita automaticamente fino alla successiva abilitazione. Se l’elettore viene allontanato per indugio artificioso, il fatto è annotato nel verbale.

Nelle sezioni sorteggiate, al termine del voto l’apparecchio stampa il voto espresso e lo deposita automaticamente nell’urna collegata. Il Presidente può verificare, tramite dispositivo di gestione e controllo, che l’operazione sia conclusa. In caso di inconveniente tecnico che comporti la sospensione, il Presidente fa intervenire il tecnico informatico autorizzato e ne dà conto nel verbale.

Voto a domicilio, nei luoghi di cura e di detenzione

La raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e degli elettori ammessi al voto domiciliare avviene mediante il sistema elettronico. Per le sezioni ospedaliere e per i seggi speciali si utilizzano gli apparecchi ad essi associati. Nei casi di voto domiciliare e per gli elettori ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il voto è raccolto dall’ufficio elettorale distaccato che si reca presso il domicilio o l’istituto di cura con un apparecchio elettronico associato alla sezione. Anche in tali casi si applicano le regole ordinarie di espressione del voto elettronico.

Scrutinio, verbali e trasmissione dei risultati

Le operazioni di scrutinio iniziano dopo la chiusura del voto. Il Presidente disattiva l’apparecchio e avvia lo scrutinio, che è effettuato direttamente dal dispositivo sui voti memorizzati; viene stampato un report riepilogativo con numero dei votanti e voti per ciascuna preferenza.

Il Presidente confronta il report con il numero dei votanti risultante dal registro di sezione; nelle sezioni sorteggiate verifica anche la corrispondenza con le stampe del voto espresso. In caso di difformità prevale il report riepilogativo, con annotazione nel verbale. Il report, firmato da tutti gli scrutatori, è allegato al verbale; nelle sezioni sorteggiate si allegano anche le stampe del voto espresso con bollo di sezione e firma di almeno uno scrutatore.

Concluso lo scrutinio, le memorie elettroniche criptate sono rimosse, inserite in busta chiusa e depositate presso la segreteria comunale insieme al plico del verbale e all’apparecchio elettronico. I comuni riversano poi i dati delle memorie al sistema informativo elettorale regionale.

Proclamazione dei risultati e verifiche

Il verbale delle operazioni è redatto in duplice esemplare. Un esemplare, con gli allegati, è trasmesso all’ufficio provinciale per il referendum; se la consultazione non riguarda l’intera regione, la trasmissione è diretta all’ufficio centrale per il referendum. L’altro esemplare resta depositato presso la segreteria del comune.

L’ufficio provinciale, sulla base dei verbali, accerta il numero dei votanti e i risultati del referendum. L’ufficio centrale, sulla base dei verbali provinciali, accerta il numero complessivo degli aventi diritto, dei votanti e dei voti favorevoli e contrari, e proclama i risultati finali. Se occorre verificare i voti espressi, gli uffici provinciali o l’ufficio centrale possono richiedere al comune la trasmissione delle memorie elettroniche depositate, che vengono poi riconsegnate al comune al termine delle verifiche.

Conservazione delle memorie elettroniche e disposizioni finali

Dopo la proclamazione dei risultati, i comuni trasmettono le memorie elettroniche alla Giunta regionale, che ne cura la conservazione.

L’ufficio regionale redige le istruzioni per i componenti dei seggi, trasmissibili anche in formato elettronico. Per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, la l.r. 34/1983 e la l. 352/1970.

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