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Regolamento

R.R. Lombardia 5/2016

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

Normativa regionaleR.R. Lombardia 5/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento lombardo definisce requisiti, formazione, responsabilità tecnica, modalità di avvio e cessazione, sedi di esercizio, requisiti igienico-sanitari e controlli per l’attività di estetista. Prevede SCIA per l’avvio, comunicazioni per subingresso, sospensione e cessazione, obbligo di adeguamento entro 12 mesi per gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore.

Disciplina dell’attività di estetista in Lombardia

Disciplina dell’attività di estetista in Lombardia

Il regolamento attua la normativa regionale sull’artigianato lombardo e disciplina, nel territorio della Regione Lombardia, i requisiti per l’esercizio dell’attività di estetista, le funzioni amministrative dei comuni e il regime transitorio per gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore.

Ambito e definizione dell’attività

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con finalità esclusiva o prevalente di mantenimento, miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, anche mediante eliminazione o attenuazione degli inestetismi. Restano escluse le prestazioni aventi finalità esclusivamente terapeutiche.

L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con apparecchiature per uso estetico previste dalla legge statale e con prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente. Le apparecchiature e le relative installazioni devono rispettare le norme tecniche di settore. Le imprese artigiane del settore possono inoltre cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti all’attività, solo per assicurare la continuità dei trattamenti in corso e purché i prodotti siano certificati e garantiti secondo la normativa europea sui cosmetici.

Qualificazione professionale e formazione

L’esercizio dell’attività richiede la qualificazione professionale di estetista rilasciata ai sensi della normativa statale. Nel sistema lombardo tale qualificazione coincide con l’attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione, conseguito dopo un percorso di formazione professionale presso un ente accreditato e il superamento di un esame teorico-pratico.

Sono validi anche gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti all’estero, purché riconosciuti dal ministero competente. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio.

Responsabile tecnico e struttura dell’impresa

Per ogni sede in cui si svolge l’attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente dell’impresa, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell’esercizio durante gli orari di apertura e di svolgimento dell’attività.

L’attività di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme vigenti. Nei casi previsti dalla normativa statale, il dipendente non ancora qualificato può esercitare l’attività ai fini del conseguimento della qualifica. Nelle imprese artigiane in forma societaria, anche cooperativa, soci e dipendenti che svolgono professionalmente l’attività devono essere qualificati; lo stesso vale, nelle imprese non artigiane, per i soci dipendenti che esercitano professionalmente l’attività.

Avvio, subingresso, sospensione e cessazione

L’avvio dell’attività è soggetto a SCIA, mentre il subingresso è soggetto a comunicazione. Entrambi gli adempimenti sono presentati telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune in cui si svolge l’attività, utilizzando la modulistica unica regionale.

Nei casi previsti dalla legge quadro sull’artigianato, l’impresa artigiana può conservare tale qualifica su richiesta, a condizione che l’attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.

L’attività può essere sospesa per un anno, prorogabile di un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP; al termine della proroga, la ripresa richiede comunicazione. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione secondo la disciplina regionale sull’impresa in Lombardia.

Luoghi di svolgimento e forme di esercizio

L’attività deve essere svolta in locali conformi alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie. È vietato l’esercizio in forma ambulante e con posteggio su area aperta al pubblico.

È consentito svolgere prestazioni occasionali al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari compatibili. È inoltre possibile esercitare l’attività in luoghi di assistenza e cura, riabilitazione o simili, sulla base di convenzioni con gli enti gestori e sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari applicabili.

L’esercente può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad estetisti e acconciatori muniti di titolo abilitativo, anche mediante contratti di affitto di cabina o di poltrona. Le attività congiunte svolte tra imprese distinte o all’interno della stessa impresa sono soggette alla relativa comunicazione unica regionale.

Requisiti igienico-sanitari, sicurezza e informazione alla clientela

L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, nonché dei requisiti contenuti nell’allegato tecnico al regolamento, aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale.

Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati, sulle eventuali controindicazioni e sulle precauzioni post-trattamento, secondo i codici deontologici di settore.

Controlli e sanzioni

In caso di esercizio senza i requisiti professionali e organizzativi richiesti, o in caso di mancata presentazione della comunicazione unica regionale, il comune irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge statale sull’estetista, secondo le procedure della legge generale sulle sanzioni amministrative.

Le amministrazioni competenti effettuano i controlli e possono assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per conformarsi alle prescrizioni. Il mancato rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato secondo il decreto legislativo n. 81 del 2008. Per prodotti cosmetici non conformi si applica il regime sanzionatorio europeo e, per quanto compatibile, quello della legge statale sui cosmetici; restano inoltre applicabili le sanzioni previste dalla normativa regionale sull’artigianato.

Regolamenti comunali e monitoraggio

I comuni devono adottare un regolamento specifico sulla disciplina dell’attività di estetista, oppure adeguare quello già esistente, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale. Il regolamento comunale deve disciplinare, tra l’altro, l’ufficio competente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, l’esposizione di prezzi e tariffe, gli orari di apertura e le modalità di accertamento ed erogazione delle sanzioni.

Entro 30 giorni dall’adozione del regolamento comunale, i comuni lo trasmettono alla direzione generale regionale competente. La Regione, d’intesa con ANCI Lombardia, svolge un monitoraggio annuale sull’attività di estetista.

Regime transitorio

Gli operatori già in attività alla data di entrata in vigore del regolamento devono adeguarsi a tutti i requisiti richiesti entro 12 mesi. Trascorso tale termine, in caso di violazione si applicano le sanzioni previste per l’esercizio irregolare.

Sono comunque fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti tramite percorsi regionali riconosciuti ai sensi della precedente legge regionale abrogata in materia.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

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