Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una creditrice bancaria, poi cessionaria del credito, nel fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili. In sede di verifica del passivo erano stati ammessi vari crediti derivanti da contratti di mutuo, ma con riconoscimento del solo chirografo e con esclusione delle garanzie reali ipotecarie/fondiaria perché ritenute inefficaci su eccezione del curatore ex artt. 66 e 95 l.f.; era stata inoltre esclusa una pretesa relativa a somma richiesta nei confronti di un terzo datore di ipoteca. Dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, il Tribunale di Ancona, quale giudice del rinvio, ha nuovamente respinto l'opposizione allo stato passivo. La creditrice ha allora proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dei limiti del giudice di rinvio e del giudicato interno/externe, lamentando che il tribunale avrebbe riesaminato questioni già coperte dalla decisione rescindente; (2) medesima censura in relazione a un ulteriore profilo deciso dalla precedente ordinanza di cassazione; (3) omesso esame di un fatto decisivo circa la mancata estinzione di uno dei mutui, con dedotta violazione di norme sulla cessione del credito e sull'onere probatorio; (4) nullità della decisione per motivazione apparente/contraddittoria, in relazione a presupposti dell'azione revocatoria e alla cessione del contratto di mutuo; (5) violazione dell'art. 394 c.p.c. e omesso esame circa le pregresse ipoteche, assumendo che una precedente garanzia avrebbe escluso l'eventus damni. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la precedente pronuncia rescindente non aveva escluso in modo definitivo i presupposti dell'inefficacia delle garanzie, ma aveva soltanto chiarito il riparto dell'onere probatorio del curatore e imposto al giudice di rinvio di riesaminare i fatti e i documenti alla luce di tali criteri. Ha inoltre affermato che il giudice di rinvio poteva riesaminare se il mutuo fosse stato estinto o ceduto, perché sul punto la precedente cassazione non aveva formato un giudicato di fatto. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: il terzo per inestricabile commistione tra vizio di motivazione e violazione di legge; il quarto perché il decreto impugnato era ampiamente motivato e non apparente; il quinto per difetto di specificità e perché non si confrontava con la reale ratio decidendi, cioè l'affermazione del tribunale secondo cui la questione delle pregresse ipoteche non era stata specificamente riproposta in sede di rinvio. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Ancona resa in sede di rinvio, ritenendo corretta la ricostruzione del perimetro dei poteri del giudice di rinvio e la rivalutazione dei fatti alla luce dei principi già enunciati nella precedente ordinanza di cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo per difetti strutturali e di specificità. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla curatela controricorrente le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama i diversi vizi deducibili in cassazione e ribadisce che non è consentita la sovrapposizione indistinta di censure tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; l'ampiezza dei suoi poteri dipende dal tipo di vizio accolto nella sentenza rescindente.
art. 394 c.p.c.
Le questioni già assorbite o non decise possono essere riproposte in rinvio, ma la parte deve riproporle in modo specifico e confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione impugnata.
art. 2909 c.c.
Il richiamo al giudicato è respinto perché la pronuncia rescindente non aveva formato un accertamento definitivo sui fatti controversi invocati dalla ricorrente.
art. 324 c.p.c.
La Corte esclude che vi sia violazione del giudicato formale, poiché il giudice di rinvio si è limitato a operare nei limiti fissati dalla precedente cassazione.
art. 66 l.f.
È richiamato come norma in base alla quale il curatore può far valere l'inefficacia di determinate garanzie reali nella verifica del passivo.
art. 95 l.f.
È richiamato nel contesto dell'eccezione di inefficacia della garanzia reale opposta dal curatore nella formazione dello stato passivo.
art. 2901 c.c.
La Corte richiama il tema dell'azione revocatoria/inefficacia del vincolo reale, precisando che la precedente cassazione aveva soprattutto chiarito il criterio di riparto dell'onere probatorio sull'eventus damni.
art. 58 d.lgs. 385/1993
È invocato dal ricorrente sul tema della cessione del credito/contratto, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e commistione di vizi.
art. 4 l. 130/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla cessione di crediti e alla legittimazione, senza che la Corte ravvisi un vizio decisivo nella decisione impugnata.
art. 7 l. 130/1999
Richiamato unitamente alle altre norme sulla cartolarizzazione/cessione, ma la censura è ritenuta non specifica.
art. 2697 c.c.
La Corte conferma che il punto decisivo nel giudizio di rinvio riguarda il corretto riparto dell'onere della prova in capo al curatore che eccepisca l'inefficacia della garanzia.
art. 111 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sotto il profilo del giusto processo, ma la Corte ritiene che il provvedimento del tribunale sia adeguatamente motivato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione è esclusa perché il decreto impugnato contiene una motivazione ampia e intellegibile.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Richiamato con riferimento al giusto processo; la Corte esclude un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto per legge.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può riesaminare i fatti e i documenti nei limiti segnati dalla natura del vizio accolto; non vi è violazione del vincolo di rinvio quando il giudice si conformi ai criteri indicati dalla sentenza rescindente.
- La pronuncia di cassazione con rinvio non determina automaticamente un giudicato di fatto sui punti esaminati solo in via incidentale o non definitivamente decisi; il giudice di rinvio può quindi riesaminare questioni quali l'estinzione o la cessione di un credito se non risultano oggetto di accertamento irrevocabile.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza tra censure eterogenee di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte non può essere chiamata a ricostruire d'ufficio la qualificazione giuridica dei motivi.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi, sia apparente o sia insanabilmente contraddittoria; non ricorre se il provvedimento espone in modo intellegibile la sequenza logico-giuridica seguita dal giudice.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta richiamare atti o passaggi generici se non si indica con precisione il fatto decisivo omesso e il suo concreto rilievo causale.
- In materia di inefficacia di garanzie reali nella verifica del passivo, il punto centrale è il riparto dell'onere probatorio: il curatore che sollevi l'eccezione deve allegare e provare gli elementi idonei a fondare l'eventus damni, e il giudice di rinvio deve riesaminare la vicenda alla luce di tali criteri.
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