Cassazione Penale, Ordinanza n. 04664/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato originariamente contestato, poiché l'ordinanza riguarda solo il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/09/2024. L'unico motivo censurava il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado e confermato in appello, nonché il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata e generica, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito senza indicare specifiche ragioni di censura. La Corte di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo espresso: da un lato, aveva confermato la pena in ragione delle modalità della condotta; dall'altro, aveva negato i benefici di legge valorizzando i precedenti penali e formulando una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
Richiamato implicitamente per il tema della sospensione condizionale della pena, negata in ragione dei precedenti penali e della prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro la conferma del trattamento sanzionatorio o del diniego della sospensione condizionale, si limiti a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito può negare la sospensione condizionale della pena valorizzando i precedenti penali dell'imputato e formulando un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati.
- La conferma della pena è legittima quando il giudice d'appello richiami in modo espresso le modalità della condotta e le circostanze personali rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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