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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04664/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato originariamente contestato, poiché l'ordinanza riguarda solo il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/09/2024. L'unico motivo censurava il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado e confermato in appello, nonché il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata e generica, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito senza indicare specifiche ragioni di censura. La Corte di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo espresso: da un lato, aveva confermato la pena in ragione delle modalità della condotta; dall'altro, aveva negato i benefici di legge valorizzando i precedenti penali e formulando una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente per il tema della sospensione condizionale della pena, negata in ragione dei precedenti penali e della prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro la conferma del trattamento sanzionatorio o del diniego della sospensione condizionale, si limiti a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudice di merito può negare la sospensione condizionale della pena valorizzando i precedenti penali dell'imputato e formulando un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati.
  • La conferma della pena è legittima quando il giudice d'appello richiami in modo espresso le modalità della condotta e le circostanze personali rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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