Sentenza del 06/02/2019 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva di non corrispondere integralmente, o comunque di ridurre, la tassa sui rifiuti sostenendo che l’immobile alberghiero fosse utilizzato soltanto stagionalmente e che l’attività fosse interrotta da ottobre ad aprile. Invocava quindi la riduzione prevista dall’art. 66 del d.lgs. 507/1993 per gli immobili destinati a uso stagionale o non continuativo. La Commissione ha rilevato, tuttavia, che la riduzione presuppone l’esistenza di uno specifico regolamento comunale, la richiesta formulata nella denuncia originaria o di variazione e la prova documentale e obiettiva della concreta inutilizzabilità o della destinazione stagionale dell’immobile. Nel caso concreto non risultava adottato un regolamento comunale applicabile alle attività alberghiere e il contribuente non aveva fornito la prova necessaria.
La decisione
La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso. La CTR ha rigettato anche l’appello, confermando la debenza integrale del tributo e la validità dell’avviso impugnato. È stato precisato che la mera chiusura invernale dell’albergo o la mancata produzione di rifiuti durante alcuni mesi non sono sufficienti, da sole, a ottenere l’esenzione o la riduzione. Occorrono una disciplina regolamentare comunale applicabile, una dichiarazione tempestiva del contribuente e la dimostrazione concreta, mediante elementi obiettivi o idonea documentazione, dei presupposti dell’agevolazione. Le spese di giudizio sono state compensate per gravi ragioni.
Norme richiamate
Art. 66 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tariffa unitaria può essere ridotta di importo non superiore ad un terzo nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e di locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità.
La riduzione non è automatica: richiede una previsione regolamentare comunale, l’indicazione della destinazione stagionale nella denuncia originaria o di variazione e la prova dei fatti che giustificano l’agevolazione. Per le attività alberghiere rilevano anche la licenza o l’autorizzazione e la dimostrazione della concreta inutilizzabilità della struttura nei periodi di chiusura.
Art. 66, commi 5 e 6, del d.lgs. 507/1993
Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta.
Gli elementi costitutivi dell’agevolazione devono essere dichiarati secondo le modalità e i termini previsti dalla legge; il mancato adempimento può comportare il recupero del tributo e l’applicazione delle sanzioni.
Art. 62 del d.lgs. 507/1993
La tassa è collegata all’occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti. La chiusura temporanea dell’attività non esclude automaticamente la tassazione.
Cassazione civile, 7 maggio 2007, n. 10361
La riduzione per uso stagionale o non continuativo è rimessa alla discrezionalità regolamentare del Comune; se il regolamento comunale non contempla la specifica fattispecie, l’agevolazione non può essere riconosciuta.
Cassazione civile, 9 novembre 2016, n. 22756
Per gli esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, la sola denuncia di chiusura invernale non è sufficiente per ottenere l’esenzione; il contribuente deve provare la concreta inutilizzabilità della struttura.
Cassazione civile, 27 dicembre 2018, n. 33426
Le ipotesi di riduzione o esenzione sono di stretta interpretazione. Le circostanze che escludono o limitano la tassabilità devono essere dichiarate dal contribuente e riscontrate mediante elementi obiettivi o idonea documentazione; la mera mancata produzione di rifiuti non basta.
Massime di principio
- La chiusura stagionale di un albergo o di un’attività non comporta automaticamente l’esenzione o la riduzione della tassa sui rifiuti.
- Per ottenere un’agevolazione è necessario verificare prima che il regolamento comunale preveda espressamente la riduzione per la specifica attività e situazione concreta.
- Il contribuente deve indicare tempestivamente l’uso stagionale nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione; la richiesta successiva, priva dei necessari adempimenti formali, può essere respinta.
- La prova deve riguardare la concreta inutilizzabilità dei locali nei periodi dichiarati, mediante documenti e circostanze obiettive, non la sola assenza di produzione di rifiuti.
- Le riduzioni previste dalla normativa sui rifiuti sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva e l’onere della prova dei relativi presupposti grava sul contribuente.
- In assenza di una disciplina comunale applicabile e di una prova completa dei presupposti, il tributo può essere richiesto integralmente anche per i mesi di chiusura dell’attività.
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