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Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva di non corrispondere integralmente, o comunque di ridurre, la tassa sui rifiuti sostenendo che l’immobile alberghiero fosse utilizzato soltanto stagionalmente e che l’attività fosse interrotta da ottobre ad aprile. Invocava quindi la riduzione prevista dall’art. 66 del d.lgs. 507/1993 per gli immobili destinati a uso stagionale o non continuativo. La Commissione ha rilevato, tuttavia, che la riduzione presuppone l’esistenza di uno specifico regolamento comunale, la richiesta formulata nella denuncia originaria o di variazione e la prova documentale e obiettiva della concreta inutilizzabilità o della destinazione stagionale dell’immobile. Nel caso concreto non risultava adottato un regolamento comunale applicabile alle attività alberghiere e il contribuente non aveva fornito la prova necessaria.

La decisione

La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso. La CTR ha rigettato anche l’appello, confermando la debenza integrale del tributo e la validità dell’avviso impugnato. È stato precisato che la mera chiusura invernale dell’albergo o la mancata produzione di rifiuti durante alcuni mesi non sono sufficienti, da sole, a ottenere l’esenzione o la riduzione. Occorrono una disciplina regolamentare comunale applicabile, una dichiarazione tempestiva del contribuente e la dimostrazione concreta, mediante elementi obiettivi o idonea documentazione, dei presupposti dell’agevolazione. Le spese di giudizio sono state compensate per gravi ragioni.

Norme richiamate

  • Art. 66 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tariffa unitaria può essere ridotta di importo non superiore ad un terzo nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e di locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità.

    La riduzione non è automatica: richiede una previsione regolamentare comunale, l’indicazione della destinazione stagionale nella denuncia originaria o di variazione e la prova dei fatti che giustificano l’agevolazione. Per le attività alberghiere rilevano anche la licenza o l’autorizzazione e la dimostrazione della concreta inutilizzabilità della struttura nei periodi di chiusura.

  • Art. 66, commi 5 e 6, del d.lgs. 507/1993

    Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta.

    Gli elementi costitutivi dell’agevolazione devono essere dichiarati secondo le modalità e i termini previsti dalla legge; il mancato adempimento può comportare il recupero del tributo e l’applicazione delle sanzioni.

  • Art. 62 del d.lgs. 507/1993

    La tassa è collegata all’occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti. La chiusura temporanea dell’attività non esclude automaticamente la tassazione.

  • Cassazione civile, 7 maggio 2007, n. 10361

    La riduzione per uso stagionale o non continuativo è rimessa alla discrezionalità regolamentare del Comune; se il regolamento comunale non contempla la specifica fattispecie, l’agevolazione non può essere riconosciuta.

  • Cassazione civile, 9 novembre 2016, n. 22756

    Per gli esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, la sola denuncia di chiusura invernale non è sufficiente per ottenere l’esenzione; il contribuente deve provare la concreta inutilizzabilità della struttura.

  • Cassazione civile, 27 dicembre 2018, n. 33426

    Le ipotesi di riduzione o esenzione sono di stretta interpretazione. Le circostanze che escludono o limitano la tassabilità devono essere dichiarate dal contribuente e riscontrate mediante elementi obiettivi o idonea documentazione; la mera mancata produzione di rifiuti non basta.

Massime di principio

  • La chiusura stagionale di un albergo o di un’attività non comporta automaticamente l’esenzione o la riduzione della tassa sui rifiuti.
  • Per ottenere un’agevolazione è necessario verificare prima che il regolamento comunale preveda espressamente la riduzione per la specifica attività e situazione concreta.
  • Il contribuente deve indicare tempestivamente l’uso stagionale nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione; la richiesta successiva, priva dei necessari adempimenti formali, può essere respinta.
  • La prova deve riguardare la concreta inutilizzabilità dei locali nei periodi dichiarati, mediante documenti e circostanze obiettive, non la sola assenza di produzione di rifiuti.
  • Le riduzioni previste dalla normativa sui rifiuti sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva e l’onere della prova dei relativi presupposti grava sul contribuente.
  • In assenza di una disciplina comunale applicabile e di una prova completa dei presupposti, il tributo può essere richiesto integralmente anche per i mesi di chiusura dell’attività.

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