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Parere

Parere n. 1079/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto dal signor Singh Gharu Ramandeep contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato n. p-na/l/q/2023/190356 del 6 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. p-na/l/q/2023/190356 del 6 agosto 2025.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e istanza cautelare, il decreto con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Ha dedotto un unico motivo, lamentando violazione della disciplina del decreto flussi ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile all’amministrazione, che avrebbe convocato gli interessati tardivamente e con comunicazioni non uniformi, e ha affermato che avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero dell’interno ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto applicabile il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, escludendo l’applicazione della sospensione feriale dei termini nel procedimento relativo al ricorso straordinario. Poiché il decreto impugnato era stato comunicato il 6 agosto 2025, il termine scadeva il 4 dicembre 2025; il ricorso, notificato tramite PEC il 16 gennaio 2026, è stato quindi proposto tardivamente. La domanda di sospensione cautelare è stata assorbita. Il Collegio ha inoltre dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata comunicata al ricorrente presso il difensore senza successive controdeduzioni.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 6 agosto 2025. Il termine è scaduto il 4 dicembre 2025.

Sospensione feriale dei termini

Nel procedimento relativo al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini; pertanto, il termine di 120 giorni deve essere computato senza sospensioni.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione cautelare del decreto di revoca è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di irricevibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    termine decadenziale di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza

    Il ricorso straordinario deve essere notificato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’atto impugnato o dalla sua piena conoscenza; il termine ha natura decadenziale.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento di revoca in relazione alla documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale; la Sezione non ne esamina l’applicazione nel merito per la tardività del ricorso.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alla revoca del nulla osta in caso di mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore; la questione resta assorbita dalla tardività.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato e la sua inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Quando il ricorso straordinario è irricevibile per tardività, le censure di merito e la domanda cautelare non devono essere esaminate; la domanda di sospensione è assorbita.
  • La comunicazione della relazione ministeriale al ricorrente presso il difensore, in assenza di successive controdeduzioni, consente di ritenere rispettato il principio del contraddittorio nel procedimento consultivo.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e tardività del ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino indiano contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 6 agosto 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore.

Premesse e provvedimento impugnato

Il nulla osta era stato richiesto da un datore di lavoro titolare di un’autofficina e rilasciato il 31 gennaio 2024. Dopo l’ingresso del lavoratore in Italia, lo Sportello unico per l’immigrazione ha comunicato il 7 luglio 2025 l’avvio del procedimento di revoca. In assenza di repliche, il 6 agosto 2025 è stato adottato il decreto di revoca.

Il provvedimento richiamava, tra gli altri elementi, la mancata presentazione dei documenti del lavoratore, della documentazione relativa all’alloggio, dell’asseverazione, della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998.

Motivo di ricorso

Il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina del decreto flussi ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che l’amministrazione fosse rimasta inattiva per oltre un anno prima di convocare gli interessati alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e che le diverse convocazioni avessero generato confusione. Secondo il ricorrente, la mancata sottoscrizione sarebbe stata imputabile esclusivamente all’amministrazione e, nel mutato quadro, avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Contraddittorio procedimentale

La relazione ministeriale è stata comunicata al ricorrente presso il difensore. Non essendo state presentate osservazioni o controdeduzioni, la Sezione ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.

Tardività del ricorso

La Sezione non ha esaminato il merito, ritenendo decisiva l’eccezione di tardività sollevata dal Ministero dell’interno. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’atto impugnato, o dalla piena conoscenza dello stesso.

Il decreto di revoca è stato comunicato il 6 agosto 2025. Il termine è quindi scaduto il 4 dicembre 2025. Il ricorso è stato invece notificato tramite PEC il 16 gennaio 2026, oltre il termine previsto.

La Sezione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la sospensione feriale dei termini non si applica al procedimento relativo al ricorso straordinario.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per tardività. La domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato è stata assorbita e le questioni relative alla legittimità sostanziale della revoca del nulla osta non sono state esaminate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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