Sentenza del 06/02/2019 n. 3382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per la riliquidazione dell'IRPEF conseguente al riscatto, da parte del contribuente, della quota individuale di un fondo pensione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della CTR di Milano sostenendo, tra l'altro, che fosse legittimo utilizzare la procedura automatizzata prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e che non fosse necessario un previo accertamento né l'invio di un avviso di bonaria definizione. Gli altri motivi riguardavano l'individuazione del corretto regime fiscale applicabile al riscatto del fondo pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo legittima la liquidazione o riliquidazione delle imposte mediante la procedura automatizzata dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 quando l'ufficio opera sulla base dei dati indicati nella dichiarazione del contribuente. In tale ipotesi la cartella di pagamento costituisce direttamente l'atto di esercizio della pretesa tributaria, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento o di una preventiva comunicazione di bonaria definizione. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La procedura consente la liquidazione o riliquidazione delle imposte sulla base dei dati riportati nella dichiarazione del contribuente.
La procedura automatizzata è legittima quando l'amministrazione si limita a verificare e riliquidare l'imposta sulla base dei dati dichiarati, senza svolgere valutazioni accertative ulteriori. In questo caso non è necessario un autonomo avviso di accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973
La cartella emessa a seguito della procedura automatizzata può costituire direttamente l'atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria.
D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 5 e 7
Le disposizioni riguardano il regime fiscale delle prestazioni e dei riscatti della previdenza complementare. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, perché il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 20, comma 1
La norma è stata richiamata in relazione al regime fiscale applicabile al riscatto del fondo pensione, ma la Corte non ha deciso tale profilo sostanziale.
Statuto del contribuente, art. 7
La disposizione è stata invocata in tema di motivazione degli atti tributari. La Corte ha tuttavia ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la cartella emessa sulla base dei dati dichiarati.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione corregge o riliquida un'imposta utilizzando esclusivamente i dati presenti nella dichiarazione del contribuente, può ricorrere alla procedura automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
- In caso di liquidazione automatizzata, non è normalmente necessario un autonomo avviso di accertamento: la cartella di pagamento può essere l'atto impositivo diretto.
- La preventiva comunicazione di bonaria definizione non costituisce, in questa situazione, un requisito generale di validità della cartella.
- Se invece l'amministrazione introduce valutazioni nuove, contestazioni sostanziali o dati diversi da quelli dichiarati, la procedura automatizzata potrebbe non essere sufficiente e potrebbe essere necessario un distinto atto di accertamento.
- La decisione non stabilisce quale fosse il corretto regime fiscale del riscatto del fondo pensione, perché tale questione è stata dichiarata assorbita e dovrà eventualmente essere esaminata dal giudice del rinvio.
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