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Ordinanza

Ordinanza n. 2165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 362 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 362 del 2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di affidamento CIG 6346123A5C

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di appello né i vizi dedotti contro gli atti della procedura. Sono presenti, inoltre, Consip S.p.a. e Siram S.p.a., non costituite, Dussmann Service S.r.l., costituita, e un intervento ad adiuvandum della federazione nazionale delle imprese di pulizia e multiservizi. L’appellante ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, contenente un’opzione di proroga biennale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le questioni sottese all’appello meritassero l’approfondimento proprio della fase di merito e ha rilevato l’imminente scadenza del contratto stipulato dall’appellante, con opzione di proroga biennale. In tale situazione ha ritenuto opportuno conservare la res adhuc integra nelle more dell’imminente definizione del giudizio di merito, per il quale era già fissata l’udienza pubblica dell’8 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; il testo non esplicita ulteriormente l’interpretazione applicata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando le questioni dedotte meritano un approfondimento nella fase di merito e l’esecuzione della sentenza rischia di alterare la situazione giuridica o fattuale prima dell’imminente decisione definitiva.
  • La prossimità della scadenza del contratto interessato dalla controversia, unitamente alla presenza di un’opzione di proroga, può giustificare la conservazione della res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio di merito.
  • Quando il giudizio di merito è già prossimo alla decisione, la tutela cautelare può consistere nella sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, così da preservare l’utilità concreta della pronuncia definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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