Sentenza del 06/06/2018 n. 14534 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - Onere di riproposizione in appello ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Riferimento all'appellato - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto validi gli avvisi di accertamento relativi a redditi di capitale, reddito da fabbricato e reddito di partecipazione. I motivi riguardavano, principalmente, la validità delle notifiche, l'asserita falsità o illeggibilità della firma del messo comunale, l'utilizzo delle indagini finanziarie e delle presunzioni bancarie, la preclusione probatoria derivante dalla mancata risposta al questionario dell'Ufficio, l'asserita retroattività della disciplina sulle indagini finanziarie, la mancata allegazione dell'autorizzazione alle verifiche bancarie, le sanzioni e la ripartizione delle spese. I ricorrenti sostenevano inoltre che l'Agenzia avrebbe dovuto riproporre in appello le eccezioni di merito, invocando la formazione di un giudicato interno ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valide le notifiche, poiché la relata indicava la qualità di messo comunale, recava il timbro dell'ente e non era stata dimostrata l'assenza del potere notificatorio; l'illeggibilità della firma è stata qualificata come mera irregolarità, non lesiva del diritto di difesa. Sono state ritenute inammissibili o infondate le censure relative alla valutazione della documentazione e alla prova della provenienza delle somme, in quanto dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La mancata risposta al questionario, accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze, ha comportato la preclusione all'utilizzo successivo della documentazione non esibita. È stata inoltre esclusa la necessità per l'Agenzia, quale appellante, di riproporre le eccezioni di merito già espressamente respinte in primo grado: tali questioni dovevano essere impugnate dall'appellato, non semplicemente riproposte. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 15.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La disposizione riguarda l'appellato e opera per le questioni o eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia pronunciato, ad esempio perché assorbite. Le domande o eccezioni espressamente respinte devono invece essere impugnate con appello principale o incidentale; in mancanza, si forma il giudicato interno.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La regola opera nei confronti dell'appellato e non sostituisce l'impugnazione necessaria contro una domanda o eccezione espressamente rigettata.
Art. 160 c.p.c.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è assoluta incertezza sulla persona cui è fatta o sulla data.
L'illeggibilità della firma del notificatore non determina automaticamente la nullità quando siano identificabili l'ufficio, la qualità del notificatore e la provenienza dell'atto, e non sia dimostrata l'inesistenza del potere notificatorio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e commi 4 e 5
Le risultanze dei rapporti finanziari possono fondare presunzioni a carico del contribuente. Se il contribuente non risponde all'invito o al questionario, dopo essere stato avvertito delle conseguenze, può essere preclusa la successiva utilizzazione della documentazione non esibita.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 8
Nell'accertamento sintetico spetta al contribuente fornire una prova analitica e attendibile della provenienza delle somme e della capacità finanziaria, non essendo sufficiente una generica indicazione di disponibilità familiari o di redditi pregressi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso esaminato, la notifica è stata ritenuta valida perché eseguita da un messo comunale qualificato e identificabile attraverso gli elementi risultanti dalla relata e dagli atti.
Art. 2697 c.c.
La parte che intende superare le presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie deve fornire una prova contraria specifica, documentata e attendibile.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite, ma la mancata contestazione non rende automaticamente decisiva una documentazione generica o non idonea a dimostrare analiticamente i fatti dedotti.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti, quando la censura si limita a contrapporre una diversa ricostruzione a quella motivatamente svolta dal giudice d'appello.
Art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
La regolazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d'appello occorre distinguere tra questioni espressamente respinte e questioni non esaminate: le prime devono essere impugnate con appello principale o incidentale, mentre le seconde devono essere specificamente riproposte dall'appellato per evitare la rinuncia.
- La mera illeggibilità della firma del notificatore non rende nullo l'atto se dalla relata risultano l'ufficio competente, la qualità del notificatore e la data o il destinatario della notifica, salvo prova concreta dell'inesistenza del potere o della falsità della sottoscrizione.
- In presenza di presunzioni fondate su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una spiegazione analitica e documentata di ogni operazione rilevante; giustificazioni generiche, come la provenienza familiare delle somme, sono normalmente insufficienti.
- La mancata risposta a un questionario fiscale, quando l'invito indica chiaramente le conseguenze, può impedire al contribuente di utilizzare successivamente documenti e giustificazioni che avrebbe dovuto produrre nella fase amministrativa.
- Il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la sentenza impugnata e non può limitarsi a contestare direttamente l'avviso di accertamento o a chiedere una nuova valutazione delle prove.
- Le norme che disciplinano le modalità procedurali delle indagini fiscali possono applicarsi alle verifiche svolte successivamente alla loro entrata in vigore anche se riferite a periodi d'imposta precedenti, purché non incidano retroattivamente sull'obbligazione tributaria sostanziale.
- La Corte di cassazione esercita un controllo limitato sulle spese processuali: in linea generale non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del giudice di merito, salvo violazioni dei principi fondamentali sulla soccombenza.
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