Cassazione Penale, Sentenza n. 25755/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado ritenendo Pastore responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Venivano dedotti due motivi: (1) violazione di legge per mancata valutazione, da parte della Corte di appello, dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, tempestivamente inviata via PEC; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per l'inesigibilità del reato di evasione, atteso che la presunta violazione riguardava la sola inosservanza della prescrizione di recarsi presso l'abitazione dei genitori e l'imputato era stato trovato temporaneamente presso un B&B.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore era stata inviata il giorno prima dell'udienza via PEC alla Cancelleria e doveva essere valutata; la mancata valutazione ha determinato il difetto di assistenza dell'imputato e la nullità assoluta degli atti successivi, inclusa la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Il secondo motivo è stato assorbito dalla rilevazione del vizio procedurale.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
La PEC può essere utilizzata per comunicare l'impedimento a comparire del difensore; la giurisprudenza di legittimità ammette tale mezzo come idoneo ad attestare l'identità del soggetto mittente e la tempestività della comunicazione.
art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
"all'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata"
La disposizione fa riferimento all'attestazione del deposito tramite PEC, rafforzando la rilevanza e l'idoneità della PEC quale mezzo di trasmissione e deposito degli atti dei difensori.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma richiamata in relazione alla possibilità di svolgere il giudizio a trattazione scritta; menzionata nel contesto procedurale del procedimento di Cassazione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La nullità assoluta prevista per il difetto di assistenza tecnica quando vi sia mancata valutazione di istanze difensive rilevanti; la Corte ha ritenuto sussistente la nullità degli atti successivi all'omessa valutazione.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per consolidare la conclusione sulla nullità assoluta degli atti processuali compiuti in assenza di adeguata assistenza difensiva.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020 (Lungu)
Precedente che riconosce la validità dell'uso della PEC per comunicare l'impedimento del difensore ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.; citato per confermare l'orientamento di legittimità sull'ammissibilità della PEC.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023 (Del Mastro)
Precedente che afferma che l'omessa valutazione di una istanza di differimento regolarmente presentata comporta il difetto di assistenza e la nullità assoluta degli atti successivi; richiamato come parametro decisivo per la soluzione del caso.
Massime di principio
- La comunicazione via PEC del legittimo impedimento del difensore, tempestiva e adeguatamente documentata, è idonea a produrre effetti processuali e deve essere valutata dal giudice; non può essere ignorata senza compromettere il diritto di difesa.
- L'omessa valutazione di una istanza di rinvio regolarmente presentata costituisce difetto di assistenza tecnica dell'imputato e determina la nullità assoluta degli atti successivi, compresa la sentenza impugnata (art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.).
- In presenza di un vizio procedurale così rilevante il tribunale di legittimità può annullare la sentenza impugnata e rinviare il processo per nuovo giudizio, con conseguente assorbimento di motivi di merito non esaminati o esaminabili solo nel nuovo giudizio.
- Sulle questioni di merito relative all'integrazione del reato di evasione (elemento soggettivo, fattispecie concreta come la temporanea presenza in un B&B rispetto alla prescrizione di recarsi presso l'abitazione dei genitori) il giudice di merito deve valutare attentamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e la gravità del comportamento; tuttavia tali profili possono restare inesaminati se prevale un vizio procedurale che conduce all'annullamento.
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore deve sempre comunicare tempestivamente e documentare ogni legittimo impedimento (meglio se mediante PEC con ricevuta) e sollecitare, se necessario, l'annotazione in cancelleria della ricezione; i giudici devono motivare espressamente l'accoglimento o il rigetto di tali istanze.
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