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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento dell’INPS, del direttore della sede di Messina, di reiezione n. 480090180972 del 10/11/2025, comunicato il 15/11/2025 della domanda presentata dalla T.I.N. s.r.l. di CIG ordinaria con numero protocollo INPS.4800.08/08/2025.0544129.

Giustizia amministrativa202600341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’INPS di reiezione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il direttore della sede INPS di Messina ha respinto la domanda di CIG ordinaria. Dall’ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. L’INPS non si è costituito in giudizio e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell’atto.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’INPS di depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio e in vista dell’udienza di merito fissata al 28 maggio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli in esso citati e ogni altro atto utile alla decisione. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L’ordinanza non decide la domanda di annullamento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio

    L’amministrazione intimata deve depositare, entro il termine per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la controversia.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti e dei documenti prescritti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione utile comprende anche gli atti necessari a valutare l’eventuale rilevanza dei vizi formali o procedimentali alla luce della disciplina dei vizi non invalidanti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., richiamando l’obbligo documentale previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L’espressione “atti utili al giudizio” comprende ogni documento suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari a valutare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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