Cassazione Penale, Sentenza n. 19003/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Feratti ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nel procedimento per estorsione aggravata ai danni di Bruno Marasco, dal quale è stato definitivamente assolto. La Corte d'appello di Milano, in qualità di giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ritenendo sussistente dolo o colpa grave ostativa all'indennizzo in ragione dell'asserita posizione 'ambigua' di Feratti nella cooperativa Ma.Re.Si., del suo presunto ruolo di amministratore di fatto nonostante la formale qualifica di magazziniere, delle conversazioni intercettate con Todaro Salvatore e del fatto di essere stato considerato mandante di condotte violente (incendio dell'autovettura di Zanellato e lancio di una 'bomba carta' verso l'abitazione di Marasco). Il ricorrente lamentava violazione dell'art. 314 c.p.p., vizio di motivazione e l'uso di elementi non provati o non connessi causalmente alla misura cautelare, oltre alla violazione del diritto di difesa per mancata indicazione delle fonti delle trascrizioni/intercettazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea e illogica la valutazione della Corte d'appello. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione dell'indennizzo richiede dolo o colpa grave costituiti da comportamenti specifici che abbiano 'dato causa' o 'concorso a darvi causa' alla privazione della libertà, con un necessario accertamento del rapporto eziologico su basi di fatti certi (elementi accertati o non negati). La Corte territoriale aveva valorizzato fatti che in sede di merito erano stati esclusi o non attribuiti al Feratti (l'incendio dell'autovettura era stato ordinato da Marasco per gelosia e non collegato alle dimissioni contestate) e non aveva motivato il nesso causale tra le conversazioni/interventi contestati e la misura cautelare. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, regolando le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: la esclusione dell'indennizzo è possibile solo se sussiste dolo o colpa grave del detenuto che abbia effettivamente dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà; tale accertamento richiede prove certe e rapporto causale.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro) e principi richiamati
Principio che il giudice della riparazione deve basare la decisione su elementi 'accertati o non negati' e non su mere congetture; non è possibile negare l'indennizzo sulla base di condotte non provate o escluse dalla sentenza di assoluzione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea) e altre pronunce citate
Conferma che non possono avere valore ostativo al diritto all'indennizzo condotte escluse o non sufficientemente provate in senso accusatorio nella sentenza di merito; occorre motivazione sul nesso causale tra condotta e misura cautelare.
Massime di principio
- Per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è necessario provare dolo o colpa grave specifici che abbiano materialmente 'dato causa' o 'concorso a dar causa' alla misura cautelare; non basta l'ambiguità o sospetto non dimostrato.
- Il giudice della riparazione deve fondare la propria decisione su fatti accertati o non negati: valutazioni congetturali o basate su elementi esclusi o non provati in sede di merito non sono ammissibili.
- Le condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate nella sentenza di assoluzione non possono essere utilizzate come motivo decisivo per negare l'indennizzo.
- Deve essere chiaramente motivato il nesso causale tra le condotte contestate e l'adozione della misura cautelare; è insufficiente l'affermazione generica di 'opacità' del ruolo o di rapporti 'mai chiariti' senza spiegare come ciò abbia influenzato l'adozione della misura.
- Il rispetto del diritto di difesa impone che la motivazione indichi le fonti probatorie utilizzate (es. trascrizioni/intercettazioni) e permetta la verifica delle asserzioni; la mancata indicazione può integrare vizio motivazionale.
- In presenza di valutazioni errate o illogiche del giudice della riparazione la Corte di legittimità può annullare l'atto e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
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