Cassazione Civile, Ordinanza n. 10609/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la ristrutturazione di un immobile demaniale a Messina, affidato dal Ministero a una società appaltatrice, con rilascio di garanzia fideiussoria da parte di una compagnia assicurativa per l'adempimento delle prestazioni. A seguito di ritardi e inadempienze, il Ministero risolveva il contratto e chiedeva al fideiussore il pagamento della garanzia per euro 100.315,55. La garanzia veniva richiesta in giudizio contro la compagnia assicurativa, che chiamava in manleva l'impresa appaltatrice poi fallita e due coobbligati di polizza. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo dovuto l'importo al netto del valore delle opere già eseguite; la Corte d'appello confermava. In Cassazione la garante proponeva due motivi/contestazioni, ma dal testo emerge che la decisione si è definita in rito per inammissibilità del ricorso: il Ministero eccepiva sia la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, poi ritenuta sanata dalla costituzione del destinatario, sia soprattutto la tardività dell'impugnazione, poiché la sentenza d'appello era stata notificata a uno solo dei due difensori costituiti e da tale notifica decorreva validamente il termine breve ex art. 325 c.p.c.; il ricorso, notificato oltre tale termine, è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, ritenendo che la notifica all'Avvocatura distrettuale invece che a quella generale fosse sanata dalla costituzione del destinatario. Ha poi accolto l'eccezione di tardività del ricorso: la notifica della sentenza d'appello a uno solo dei due difensori era sufficiente a far decorrere il termine breve per impugnare. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato quando il termine ex art. 325 c.p.c. era già spirato, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
Nel giudizio di merito era stata sollevata un'eccezione di decadenza del creditore garantito per mancata azione verso il debitore principale; il testo dà conto del rigetto di tale eccezione nei gradi di merito, ma non sviluppa una specifica interpretazione della norma da parte della Cassazione.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; in presenza di pluralità di difensori è sufficiente la notifica o la comunicazione anche a uno solo di essi.
art. 370 c.p.c.
La decorrenza del termine per il controricorso presuppone la rituale efficacia della notifica dell'atto introduttivo; se la notifica del ricorso è viziata ma poi sanata dalla costituzione del resistente, il controricorso resta tempestivo.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è notificato presso un ufficio dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello competente, il vizio della notificazione può essere sanato con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario, che dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- In presenza di più difensori costituiti per la stessa parte, la notificazione della sentenza ad uno solo di essi è sufficiente a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ex art. 325 c.p.c.
- La tempestività del ricorso per cassazione va verificata rispetto alla decorrenza del termine breve: se la notifica dell'impugnazione avviene dopo la scadenza, il ricorso è inammissibile.
- La sanatoria del vizio di notificazione dell'atto introduttivo incide anche sulla decorrenza del termine per il controricorso, che non inizia a decorrere prima dell'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio.
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