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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23243/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, titolare del conto corrente su cui erano depositate somme sequestrate come presunto profitto del reato di truffa attribuito a Oliviero Michele, impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca del sequestro deducendo: (i) carenza di motivazione sul requisito del periculum in mora; (ii) insufficiente motivazione sulla individuazione e quantificazione del profitto netto sequestrabile; (iii) inosservanza e errata applicazione degli artt. 322-ter c.p.p., 240 c.p. e 321 c.p.p., sostenendo che non poteva ritenersi ex se che il coniuge (ossia l'indagato) avesse piena disponibilità delle somme solo per il rapporto di coniugio o per una delega ad operare sul conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il terzo (la titolare del conto) non possa sindacare i presupposti della misura cautelare (fumus e periculum in mora), potendo limitarsi a dedurre la propria titolarità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; pertanto i motivi proposti non hanno contestato le osservazioni del Tribunale in ordine all'assenza di interesse della parte al recupero. Quanto alla rilevanza della disponibilità delle somme, la Corte ha condiviso l'argomentazione del Tribunale secondo cui il rapporto di coniugio con l'indagato poteva far ragionevolmente inferire un potere di disposizione da parte di quest'ultimo, con motivazione ritenuta logica e immune da censure. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di sequestrare beni che rappresentano profitto o prezzo del reato e richiede che il bene sia nella disponibilità dell'indagato; la giurisprudenza citata distingue la rilevanza della delega ad operare (che può giustificare sequestro finalizzato alla confisca per equivalente) dalla mera intestazione a terzi.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di profitto del reato (confisca/riconducibilità del bene al delitto); nella sentenza è posto in connessione con l'accertamento della riconducibilità delle somme all'indagato.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alle regole sul sequestro preventivo (procedura e presupposti), in particolare sull'accertamento dei presupposti per la misura e sulle modalità di motivazione del provvedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna della parte privata che propone ricorso in cassazione in caso di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e, se del caso, di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento di €3.000,00.

Massime di principio

  • Un terzo che dichiara la proprietà di beni sottoposti a sequestro preventivo non può, in sede di ricorso per cassazione, contestare i presupposti della misura (fumus commissi delicti e periculum in mora), ma può limitarsi a dimostrare la propria titolarità o l'assenza di collegamenti con l'indagato.
  • La mera intestazione del conto a un terzo non esclude la possibilità di sequestri se vi sono elementi che consentono di inferire la disponibilità effettiva dell'indagato (es. rapporto di coniugio, deleghe, comportamenti dispositivi), purché il provvedimento sia adeguatamente motivato.
  • La delega ad operare su un conto intestato ad altri può costituire elemento di disponibilità ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ma non è automaticamente sufficiente: occorre valutare e motivare il grado effettivo di disponibilità e il collegamento con il reato.
  • Chi propone ricorso deve confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del giudice di merito; l'assenza di tale confronto può determinare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità o mancato interesse.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), specie se emergono profili di colpa nella scelta delle doglianze appellate.

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