Cassazione Civile, Ordinanza n. 08821/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2014 nei confronti di una società operante nella lavorazione e commercio di tabacchi, sulla base di due PVC collegati a un’indagine penale e amministrativa. L’Ufficio ha recuperato IVA ritenendo inesistenti come esportazioni extra-UE alcune cessioni di tabacchi, riqualificate come cessioni interne con applicazione dell’IVA ordinaria, e ha accertato maggiori ricavi ai fini IRES e IRAP per il periodo 01/01/2011-27/11/2014. La società ha impugnato l’atto, ma i giudici di merito hanno rigettato il ricorso. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione dell’avviso, sostenendo che il rinvio per relationem a PVC e atti penali non fosse sufficiente e che non fossero stati allegati tutti gli atti richiamati; 2) violazione delle norme doganali europee, degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 8 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il messaggio "risultati di uscita" dell’ufficio doganale di uscita fosse atto pubblico idoneo a provare l’effettiva uscita delle merci dall’UE e a escludere ulteriori prove a suo carico; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione al medesimo punto probatorio; 4) violazione dell’art. 39 sexies d.lgs. 504/1995 per errata determinazione della base imponibile IVA, assumendo che, trattandosi di svincolo irregolare dal regime sospensivo, dovesse applicarsi il diverso criterio previsto per l’immissione in consumo non ricorrente; 5) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per asserita illegittimità delle presunzioni utilizzate per IRES e IRAP, lamentando inoltre una doppia presunzione e la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 6) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascritto ampi stralci della sentenza di primo grado e di un’altra decisione della CTP relativa ad anni d’imposta diversi, senza autonoma valutazione. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell’avviso perché il contenuto essenziale degli atti richiamati era riprodotto e la contribuente non aveva specificamente dimostrato che il contenuto non trascritto fosse necessario a integrare la motivazione; ha escluso il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello, rilevando che il rinvio ad altra decisione era accompagnato da autonoma adesione ai contenuti rilevanti e che la sentenza era effettivamente motivata; ha affermato che il messaggio "risultati di uscita" non costituisce prova legale, né atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, dell’effettiva uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione; ha ritenuto corretta l’applicazione dell’IVA ordinaria alla contestata immissione in consumo nel territorio dello Stato di tabacchi solo formalmente esportati; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sulle presunzioni, poiché mirava a una rivalutazione del merito e la doppia presunzione non è di per sé vietata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento e della decisione della CTR, ritenendo infondati i motivi relativi alla motivazione per relationem, alla prova dell’effettiva esportazione delle merci, alla corretta applicazione della disciplina IVA e doganale, all’uso delle presunzioni ai fini IRAP e IRES e alla pretesa motivazione apparente della sentenza di appello. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza; la Corte esclude la fondatezza delle censure e, per il motivo sulle presunzioni, rileva anche il tentativo di ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria può essere assolto per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato o il suo contenuto essenziale sia riprodotto, salvo che l’atto sia già conosciuto dal contribuente; la funzione è consentire la conoscenza dell'an e del quantum della pretesa.
art. 3 L. 241/1990
Il richiamo a un altro atto è ammissibile quando svolge funzione integrativa della motivazione e il contribuente ha diritto di conoscere gli atti il cui contenuto è richiamato per integrare le ragioni dell’atto, non i documenti evocati in modo meramente narrativo.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Se la motivazione dell’accertamento fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato salvo riproduzione del contenuto essenziale.
art. 8 d.P.R. 633/1972
È la norma sul regime di non imponibilità delle cessioni all’esportazione, che la Corte considera non applicabile alle operazioni riqualificate come cessioni interne.
art. 2700 c.c.
Il messaggio 'risultati di uscita' non è considerato, nel caso concreto, atto pubblico con efficacia fidefacente tale da provare in modo incontrovertibile l’uscita delle merci e da impedire valutazioni probatorie contrarie.
art. 116 c.p.c.
La censura è respinta perché non vi è violazione della regola di valutazione della prova: il giudice di merito ha correttamente apprezzato gli elementi disponibili.
art. 39 sexies d.lgs. 504/1995
La Corte ritiene corretta l’applicazione del regime IVA ordinario alla contestata immissione in consumo nel territorio dello Stato di merci solo formalmente esportate.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Legittima l’accertamento induttivo fondato su presunzioni, che nel caso concreto la ricorrente contesta in modo generico senza dimostrare l’illogicità del ragionamento del giudice di merito.
artt. 2697 e 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la valutazione delle presunzioni semplici compete al giudice di merito e che la censura in cassazione deve evidenziare una concreta violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, non limitarsi a prospettare una lettura alternativa dei fatti.
art. 132 c.p.c.
La motivazione per relationem è ammissibile se autosufficiente e non meramente adesiva; nel caso concreto la sentenza d’appello supera il minimo costituzionale della motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata contiene una motivazione effettiva.
art. 796 quinquies Reg. CEE n. 2454/1993
L’ufficio doganale di uscita verifica la corrispondenza delle merci e sorveglia l’uscita materiale, ma il messaggio 'risultati di uscita' non vale come prova legale insuperabile dell’effettiva uscita delle merci dal territorio doganale.
art. 796 sexies Reg. CEE n. 2454/1993
È richiamato per evidenziare che l’ufficio doganale di esportazione è deputato a certificare l’uscita delle merci all’esportatore o al dichiarante.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento può essere motivato per relationem anche mediante rinvio a PVC e ad atti di indagine, purché l’atto richiamato sia allegato o il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell’avviso; il contribuente che eccepisce il difetto di motivazione deve indicare specificamente quale parte del contenuto non riprodotto sia necessaria a integrare la motivazione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione dell’avviso o della sentenza deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando i passaggi rilevanti degli atti processuali o dell’atto impositivo di cui si lamenta l’erronea valutazione.
- La motivazione per relationem della sentenza è valida se la pronuncia richiama contenuti di altre decisioni ma li fa propri con autonoma valutazione critica, così da rendere percepibili le ragioni della decisione e superare il minimo costituzionale di motivazione.
- Il messaggio doganale 'risultati di uscita' non ha, di per sé, valore di prova legale insuperabile dell’avvenuta esportazione: la sua efficacia probatoria può essere contrastata da elementi presuntivi o documentali contrari e non esonera automaticamente il contribuente dagli ulteriori oneri probatori nella controversia fiscale.
- Nel processo tributario la prova della pretesa impositiva è distinta dalla motivazione dell’atto: anche se l’atto richiamato non è allegato, l’accertamento resta valido se la motivazione è sufficiente; la questione dell’ostensione dei documenti attiene poi al fondamento sostanziale della pretesa e alla prova nel giudizio.
- Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito; in cassazione è necessario denunciare specifiche illogicità o violazioni dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza, non essendo sufficiente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
- Non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto accertato in via presuntiva può costituire la base di un’ulteriore inferenza presuntiva, purché il risultato complessivo sia logicamente attendibile e conforme ai criteri dell’art. 2729 c.c.
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