Sentenza del 27/09/2017 n. 1311 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Credito - Rimborso - Cessazione di attività - Diniego - Illegittimità. (Art. 30, comma 2, DPR n. 633 del 1972)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto illegittimo. Il rimborso non può essere negato soltanto perché la società non è stata ancora cancellata dal registro delle imprese, poiché tale cancellazione non costituisce un requisito espressamente previsto dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Il credito IVA, la cui spettanza non era stata contestata, deve quindi essere rimborsato al soggetto legittimato a richiederlo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego del rimborso di un credito IVA maturato dopo la cessazione dell'attività e richiesto successivamente al deposito del bilancio finale di liquidazione. L'Ufficio aveva ritenuto ostativa la mancata cancellazione della società dal registro delle imprese, nonostante la spettanza del credito non fosse mai stata contestata.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione e non prevede espressamente la cancellazione della società dal registro delle imprese quale condizione necessaria per ottenere il rimborso.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria non può subordinare il rimborso di un credito IVA a requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
- La mancata cancellazione della società dal registro delle imprese, di per sé, non esclude il diritto al rimborso del credito IVA risultante dalla liquidazione.
- Il socio liquidatore può richiedere il rimborso se è stato validamente delegato dagli altri soci e se agisce in relazione a un credito spettante alla società.
- Quando la spettanza del credito non è stata contestata dall'Ufficio, il diniego fondato esclusivamente su ragioni formali deve essere adeguatamente giustificato e non può basarsi su condizioni non previste dalla normativa.
- Nelle controversie analoghe occorre distinguere tra l'esistenza e la spettanza del credito, da un lato, e gli adempimenti societari formali, dall'altro: questi ultimi non possono automaticamente prevalere sul diritto al rimborso.
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