Regolamento (UE) 2020/1647
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1647 della Commissione, del 9 novembre 2020, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2020 fino al 30 dicembre 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per un periodo determinato, i parametri tecnici necessari alle imprese assicurative e riassicurative per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base secondo Solvibilità II. Le tabelle allegate contengono le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato. L’atto risponde a esigenze di urgenza e uniformità applicativa, imponendo l’uso delle stesse informazioni tecniche in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che stabilisce le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche, dei fondi propri di base e dell’aggiustamento per la volatilità ai fini di Solvibilità II, per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2020 al 30 dicembre 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate per le segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 settembre 2020 e il 30 dicembre 2020, con applicazione a decorrere dal 30 settembre 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1647 della Commissione
Il regolamento stabilisce, per un intervallo temporale definito, le informazioni tecniche necessarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel quadro di Solvibilità II. La Commissione evidenzia nei considerando la necessità di condizioni uniformi, l’origine di mercato dei dati e l’urgenza di rendere disponibili i parametri per le segnalazioni con date di riferimento successive al 30 settembre 2020.
Finalità e contesto normativo
L’atto è adottato in attuazione della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. La finalità è garantire che tutte le imprese interessate utilizzino gli stessi dati tecnici per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità. I considerando chiariscono che i parametri devono riflettere i dati di mercato di fine mese precedenti la prima data di riferimento applicabile e che la Commissione ha dovuto procedere con urgenza per assicurare certezza giuridica e disponibilità tempestiva dei dati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’obbligo riguarda il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2020 al 30 dicembre 2020. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; è inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, definisce tre categorie di informazioni tecniche da utilizzare per ciascuna valuta interessata:
- le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, contenute nell’allegato I, per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
- gli spread fondamentali, contenuti nell’allegato II, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater;
- gli aggiustamenti per la volatilità, contenuti nell’allegato III, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Le tabelle dell’allegato I coprono un orizzonte molto ampio di durate residue, da 1 a 150 anni, e riportano valori differenziati per numerose valute, tra cui euro, corone nordiche e centro-europee, valute dell’Europa orientale, principali valute G10 e numerose valute di mercati emergenti.
Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali in punti base. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:
- gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute;
- per le durate da 11 a 30 anni gli spread corrispondono a quelli della durata di 10 anni.
L’allegato distingue inoltre gli spread per:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso enti finanziari, con dettaglio per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
- altre esposizioni, anch’esse articolate per valuta, classe di merito di credito e durata.
Le tabelle mostrano valori molto differenziati in funzione del rischio di credito e della valuta, con livelli particolarmente elevati per alcune valute o categorie di esposizioni, come ad esempio per il peso messicano, la lira turca, il real, il rublo russo e alcune esposizioni verso classi di merito più basse.
Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base, per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta.
Tra i valori espressamente indicati:
- 14 pb per numerosi mercati dell’area euro, tra cui Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna;
- 8 pb per la Repubblica ceca;
- 26 pb per la Danimarca;
- 5 pb per l’Ungheria;
- 15 pb per la Svezia;
- 3 pb per la Croazia;
- 4 pb per Bulgaria, Romania e altre specifiche giurisdizioni indicate;
- 22 pb per il Regno Unito;
- 7 pb per la Polonia;
- 6 pb per l’Islanda;
- 30 pb per la Norvegia;
- 12 pb per Liechtenstein e Svizzera;
- 9 pb per l’Australia;
- 25 pb per il Canada;
- 52 pb per la Cina;
- 43 pb per gli Stati Uniti;
- 12 pb per il Giappone.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica già dal 30 settembre 2020. La scelta di un’applicazione anticipata rispetto all’entrata in vigore formale è giustificata nei considerando dalla necessità prudenziale di utilizzare le stesse informazioni tecniche per tutte le segnalazioni del periodo di riferimento.
Implicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del settore assicurativo e riassicurativo, il regolamento ha rilievo operativo immediato perché impone l’uso di parametri standardizzati e temporalmente delimitati. In concreto, nella predisposizione delle valutazioni Solvibilità II relative al quarto trimestre 2020, occorre utilizzare i valori degli allegati senza sostituzioni o adattamenti discrezionali. Per avvocati e commercialisti, il testo è soprattutto rilevante per la verifica della correttezza delle basi tecniche impiegate nelle segnalazioni regolamentari e nei processi di compliance prudenziale.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2020 al 30 dicembre 2020 (articolo 1, paragrafo 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche riguardano: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III (articolo 1, paragrafo 2).
Riferimenti alla direttiva Solvibilità II
Le informazioni tecniche sono destinate al calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Origine dei dati e urgenza
Le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento applicabile; la Commissione richiama la trasmissione dei dati da parte di EIOPA il 5 ottobre 2020 e la loro pubblicazione ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Il regolamento è adottato con urgenza per rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e per garantire certezza giuridica.
Entrata in vigore e applicazione retrodatata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2020 (articolo 2).
Allegato I – strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I riporta, per numerose valute, i tassi privi di rischio per durate da 1 a 150 anni, da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamento di congruità o di volatilità.
Allegato II – spread fondamentali
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti finanziari e altre esposizioni, articolati per valuta, durata e classe di merito di credito. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread per durate da 11 a 30 anni sono pari a quelli della durata di 10 anni.
Allegato III – aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica, per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta, l’aggiustamento per la volatilità in punti base. Tra i valori indicati: 14 pb per diversi mercati dell’area euro, 8 pb per la Repubblica ceca, 26 pb per la Danimarca, 22 pb per il Regno Unito, 30 pb per la Norvegia, 43 pb per gli Stati Uniti e 52 pb per la Cina.
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