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Ordinanza

Ordinanza n. 445/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA del 25.10.2022 n. 525/2022/R/GAS – e del relativo Allegato A, che ne forma parte integrante, recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della RTDG” – pubblicata il 28.10.2022 sul sito internet www.arera.it nella parte in cui dichiara di disapplicare l'art. 114-ter, introdotto con D.L. n. 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha modificato l'articolo 23 del decreto legislativo 164/2000, con introduzione di un nuovo comma 4bis, e di approvare “le modalità operative di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento riportate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante”; - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -ARERA del 25.10.2022 n. 528/2022/R/GAS, pubblicata il 28.10.2022 sul sito internet www.arera.it nella parte in cui dichiara di disapplicare il citato art. 114-ter, e “di integrare l'articolo 7 dell'Allegato B alla deliberazione 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, prevedendo che, dopo il comma 7.2, siano inseriti i seguenti commi: 7.3 Il presente articolo trova sempre applicazione, anche con riferimento alle località contemplate dall'articolo 114-ter del decreto-legge 34/2020. 7.4 Gli investimenti che le imprese aggiudicatarie effettuano in esito alle offerte, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo, in assenza di un'adeguata analisi costi-benefici, non concorrono alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari.” - del documento per la consultazione dell'ARERA del 19.07.2022 – 337/2022/R/GAS, recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ex articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, e della delibera ARERA del 03.11.2020 n. 435/2020/R/GAS, di “Avvio di procedimento per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 114 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, come introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso in relazione alla disapplicazione dell'articolo 114-ter, DL 34/2020 per preteso contrasto con gli articoli 39 e 41 della direttiva europea DIR2009/73/CE.

Giustizia amministrativa202300553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA nn. 525/2022/R/GAS e 528/2022/R/GAS, nonché atti connessi, nella parte relativa alla disapplicazione dell'art. 114-ter d.l. 34/2020 per asserito contrasto con la direttiva 2009/73/CE

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato le delibere ARERA nn. 525/2022/R/GAS e 528/2022/R/GAS, il documento per la consultazione n. 337/2022/R/GAS e la delibera n. 435/2020/R/GAS, contestando in particolare la disapplicazione dell'art. 114-ter d.l. 34/2020, introdotto dalla legge n. 77/2020, ritenuto dall'Autorità incompatibile con gli artt. 39 e 41 della direttiva 2009/73/CE. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Il Collegio rileva la necessità di acquisire aggiornamenti sulla vicenda e di verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione, anche in considerazione della possibile calendarizzazione della causa a un'udienza di merito entro il primo trimestre del 2027.

La decisione

Il TAR dispone incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La Provincia autonoma di Trento deve dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione della controversia, riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando l'eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere compiuti entro il 20 maggio 2026 mediante il PAT. Il Collegio avverte che l'inerzia della parte sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna decisione è assunta sui motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 114-ter d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    nuovo comma 4-bis dell'art. 23 del d.lgs. 164/2000

    La disposizione è oggetto della contestata disapplicazione da parte di ARERA; l'ordinanza non ne valuta la legittimità sostanziale.

  • artt. 39 e 41 direttiva 2009/73/CE

    Sono indicate come disposizioni rispetto alle quali ARERA avrebbe ritenuto incompatibile l'art. 114-ter d.l. 34/2020; l'ordinanza non affronta il merito del contrasto.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal Collegio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'acquisizione e l'aggiornamento degli elementi necessari alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte e, in caso di inerzia sulla permanenza dell'interesse, di dichiarare eventualmente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'ordinanza e degli adempimenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibile valutazione dell'inerzia processuale ai fini dell'improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo deve verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente l'attualità dell'interesse e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto della controversia.
  • Il giudice può richiedere all'amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati su fatti, atti o provvedimenti sopravvenuti suscettibili di incidere sull'interesse alla decisione o sull'esito del giudizio.
  • L'inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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