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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16184/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di confisca per equivalente ex artt. 73, comma 7-bis e 74, comma 7-bis D.P.R. 309/1990 su più beni (due immobili e un'autovettura). La ricorrente deduce che i beni erano di legittima provenienza e che, dopo passaggio formale di proprietà alla sorella, non sussisterebbe prova che i beni fossero rimasti nella disponibilità del fratello condannato (Pierpaolo Pizzolante). Quanto all'autovettura si contestava che la mera parentela e l'uso da parte del condannato non fossero idonei a legittimare la confisca.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione del giudice dell'esecuzione: la confisca per equivalente sugli immobili e sull'autovettura è legittima. Il giudice ha ritenuto provata la fittizietà delle operazioni di trasferimento (vendita alla sorella e immediata cessione a terzi, cessione della nuda proprietà per cifra irrisoria rispetto al valore reale) e la persistenza della disponibilità del condannato, anche alla luce di elementi indiziari (telefonate, uso abituale dell'autovettura e arresto alla guida). È inoltre richiamato il principio per cui la lecita provenienza dei beni non esclude la confisca per equivalente se i beni sono comunque nella disponibilità del condannato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 7-bis

    La confisca diretta o per equivalente può essere disposta sui profitti/prodotti del reato; per la sua applicazione è sufficiente che i beni siano nella disponibilità del condannato, indipendentemente dalla lecita o illecita provenienza.

  • D.P.R. 309/1990, art. 74, comma 7-bis

    Analogamente all'art. 73, la confisca è applicabile ai beni che rappresentano i profitti o prodotti del reato o che siano nella disponibilità del condannato; in caso di beni usati o destinati a commettere il reato la confisca è obbligatoria.

Massime di principio

  • Per la confisca per equivalente non rileva l'origine lecita dei beni: conta la effettiva disponibilità del condannato al momento dell'accertamento.
  • Trasferimenti formali a parenti, seguiti da cessioni immediate o da operazioni incongrue (ad es. vendita della nuda proprietà a cifra irrisoria, mantenimento dell'usufrutto), possono essere ritenuti fittizi e non interrompere la disponibilità del condannato.
  • Elementi indiziari (uso abituale del bene, arresto alla guida, comunicazioni private che dimostrano controllo o coordinamento) sono idonei a dimostrare la reale disponibilità e legittimare la confisca.
  • La mera intestazione formale non è sufficiente a escludere la confisca: il giudice deve valutare la sostanza delle operazioni e motivare sul punto.
  • Nel caso di beni utilizzati o destinati alla commissione del reato (es. veicoli impiegati nel traffico di stupefacenti), la confisca può essere obbligatoria oltre che per equivalente.
  • Chi contesta la confisca ha l'onere di fornire elementi probatori seri e concreti per dimostrare l'assenza di disponibilità del condannato; la semplice affermazione di acquisto con fondi leciti non è, di per sé, decisiva.

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