Sentenza del 09/02/2023 n. 4102 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la pronuncia della C.T.R. che aveva annullato la cartella di pagamento notificata al Consorzio per il recupero di crediti tributari greci. L'Agenzia riassumeva tre censure: (i) il contribuente avrebbe dovuto contestare dinanzi all'autorità giudiziaria greca la sussistenza del credito o del titolo esecutivo (richiamo a D.Lgs. n.69/2003, artt.5-6); (ii) la domanda era inammissibile perché i vizi dedotti riguardavano il credito estero e non potevano essere sollevati in Italia (richiamo a art.112 c.p.c. e D.Lgs. n.546/1992, art.19, comma 3); (iii) la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere necessario che la cartella di pagamento recasse in allegato la traduzione del titolo esecutivo estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo infondata la decisione della C.T.R. che imponeva la traduzione del titolo esecutivo estero quale allegato alla cartella di pagamento. La Corte ha chiarito che l'obbligo di traduzione riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza fra Stati (art.5 D.Lgs. n.69/2003) e non la fase interna della riscossione italiana, regolata dalla procedura esattoriale (D.P.R. n.602/1973). Per l'accoglimento del terzo motivo la Corte ha dichiarato assorbiti i primi due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione; la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69
La Corte interpreta l'art.5 nel senso che l'obbligo di allegare la traduzione del titolo esecutivo straniero grava sul momento della trasmissione della domanda di assistenza fra Stati membri e non sul momento interno della notificazione della cartella di pagamento in Italia; l'art.6 conferma che il contribuente può contestare il titolo nello Stato richiedente oppure limitarsi a contestare gli atti di esecuzione nello Stato richiesto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disposizioni sulla procedura esattoriale
La procedura di riscossione in Italia segue le regole del D.P.R. n.602/1973; la cartella di pagamento è atto interno di esecuzione e non richiede, per la sua validità, la traduzione del titolo estero quando la documentazione tradotta è già stata fornita all'atto della richiesta di assistenza.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato come normativa applicabile in quanto compatibile
Richiamato come disciplina da applicare, se compatibile, alla procedura di recupero mediante assistenza reciproca.
Direttiva 2001/44/CE
La Corte richiama il principio secondo cui il titolo esecutivo dello Stato richiedente è riconosciuto e trattato automaticamente per l'esecuzione nello Stato richiesto, confermando che il controllo sulla sussistenza del titolo spetta di regola allo Stato richiedente.
Codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Art.112 c.p.c. richiamato nelle censure relative alle regole di competenza; art.360 c.p.c. indicato come base per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso che pone questioni sulla sussistenza del credito estero; la Corte, tuttavia, assorbendo i motivi, non ha accolto quella specifica statuizione della C.T.R.
Massime di principio
- Quando uno Stato membro richiede assistenza per il recupero di crediti tributari, la documentazione e la traduzione del titolo esecutivo devono essere fornite al momento della trasmissione della domanda di assistenza; non è necessario che la cartella di pagamento notificata in Italia contenga nuovamente la traduzione del titolo estero.
- Il contribuente che contesta la sussistenza o la validità di un credito o di un titolo esecutivo estero, di norma, deve agire davanti alle autorità dello Stato richiedente; in Italia è possibile invece impugnare gli atti della procedura esecutiva interna (es. vizi di notifica, calcoli della riscossione, altre irregolarità procedurali).
- Nel giudizio nazionale di opposizione a cartella basata su titolo estero il controllo del merito del titolo estero è limitato: il giudice italiano verifica la regolarità formale dell'atto di esecuzione e la presenza degli elementi previsti dalla normativa di assistenza, non riesaminando ex novo la sussistenza del credito estero.
- Le autorità italiane devono attenersi alla procedura esattoriale interna (D.P.R. n.602/1973) una volta ricevuta la domanda di assistenza conforme; eventuali carenze nella documentazione di trasmissione possono essere rilevate ma non comportano automaticamente l'obbligo di allegare nuovamente tali documenti alla cartella di pagamento.
- Per il contribuente è cruciale distinguere chiaramente se il mezzo di impugnazione mira a contestare il titolo straniero (da proporre nello Stato richiedente) o l'atto di esecuzione in Italia (da proporre davanti alle giurisdizioni tributarie italiane).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 feb 2023Sentenza del 09/02/2023 n. 83 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 feb 2023Sentenza del 09/02/2023 n. 111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 9 feb 2023Sentenza del 09/02/2023 n. 636 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 9 feb 2023Sentenza del 09/02/2023 n. 3893 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 feb 2023Sentenza del 09/02/2023 n. 3894 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 feb 2023Sentenza del 09/02/2023 n. 3895 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →