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Sentenza

Sentenza n. 1935/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l’annualità 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 182/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento dell’importo relativo all’annualità 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 15 aprile 2024 e risultava decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il titolo non risultava eseguito, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, da attivare dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e con ulteriori sessanta giorni per gli adempimenti. Ha inoltre riconosciuto che il ritardo giustifica la penalità di mora: 10 euro per ogni giorno, dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Nel giudizio di ottemperanza il ritardo nell’esecuzione del titolo può giustificare la penalità di mora; nel caso concreto è stata fissata in 10 euro giornalieri, dalla scadenza del termine assegnato per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    La penalità di mora è applicabile quando il ritardo nell’adempimento del titolo giudiziale la giustifica; la sua decorrenza e misura sono determinate dal giudice in relazione all’inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 15 aprile 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.

    La notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice fa decorrere il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni; decorso tale termine, è possibile agire in ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.

    Nell’ordinare l’esecuzione del giudicato di pagamento, il giudice può prevedere che l’amministrazione vi provveda anche tramite ordinativo di pagamento in conto sospeso, ove applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo passato in giudicato e decorso il termine dilatorio applicabile, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento può giustificare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; il giudice ne determina misura e periodo di decorrenza, che possono essere limitati al momento dell’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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