Cassazione Penale, Sentenza n. 27085/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di due anni di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per due anni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e manifesta illogicità/apparenza della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe confuso la ridotta operatività dell'impresa e l'entità del passivo fallimentare con il danno effettivo ai creditori, avrebbe stimato in modo apodittico il valore delle rimanenze di magazzino e avrebbe escluso l'attenuante senza una concreta quantificazione della diminuzione patrimoniale direttamente cagionata dalle condotte contestate. In memoria, la difesa ha ribadito che rileverebbe solo l'importo effettivamente sottratto ai creditori e non il passivo accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, ai fini dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 219, comma 3, legge fallimentare, il parametro è il pregiudizio complessivo causato dal fatto di reato alla massa attiva e alle ragioni dei creditori, non il mero ammontare del passivo fallimentare. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'entità delle distrazioni, le caratteristiche dell'impresa e l'effetto dell'occultamento/mancanza delle scritture sulla possibilità dei creditori di tutelarsi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fall.
L'attenuante della speciale tenuità del danno va rapportata al pregiudizio globalmente cagionato dal fatto di reato alla massa attiva e alle ragioni dei creditori, non al solo passivo fallimentare.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato esaminato nei limiti dell'esposizione dei motivi consentita dalla norma richiamata.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno non si valuta sul mero passivo fallimentare, ma sulla diminuzione globale della massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto e sul concreto pregiudizio arrecato ai creditori.
- Per la bancarotta fraudolenta distrattiva, la verifica della speciale tenuità del danno deve essere compiuta in relazione all'importo delle distrazioni e alla diminuzione patrimoniale provocata dalla condotta illecita, non alla sola entità del passivo della procedura.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale, il danno va apprezzato in relazione all'incidenza dell'irregolarità o mancanza delle scritture sulla possibilità dei creditori di esercitare azioni a tutela dei loro interessi; l'occultamento contabile può impedire la dimostrazione di un danno particolarmente ridotto.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede che il complesso delle condotte non determini un pregiudizio apprezzabile: non basta contestare il quantum con mere affermazioni apodittiche se la motivazione di merito ha indicato elementi fattuali coerenti e non illogici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26970/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26972/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27070/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27071/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27072/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27073/2026 del 17/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →