Cassazione Civile, Ordinanza n. 08521/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, contestando la corretta determinazione della variazione in diminuzione collegata alla detassazione degli investimenti ambientali prevista dalla c.d. "Tremonti Ambiente". Secondo l'Amministrazione, nel calcolo del "vantaggio netto" la contribuente aveva indebitamente sottratto il costo integrale dell'impianto, comprensivo delle quote di ammortamento, che l'Ufficio riteneva costi operativi non detraibili ai fini del beneficio. Il maggior reddito era stato poi imputato per trasparenza ai soci, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni e interessi. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi, ma i giudici di merito avevano rigettato le domande. In cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione dell'art. 6, comma 15, l. n. 388/2000 e dell'art. 23, comma 3, Reg. CE n. 800/2008, sostenendo che il calcolo agevolativo dovesse escludere i costi operativi e che l'ammortamento non fosse correttamente escluso; nonché violazione delle norme interne ed europee e dei principi di prevalenza del diritto UE, assumendo l'incompatibilità della decisione di merito con la gerarchia delle fonti e con la disciplina comunitaria.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in materia di detassazione degli investimenti ambientali ex art. 6 l. n. 388/2000, rilevano i soli costi di investimento supplementari necessari al perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall'utilizzo dell'investimento. Ha inoltre ribadito che le quote di ammortamento di un bene strumentale, essendo già ricomprese nel costo di acquisto posto a base del beneficio, non possono essere ulteriormente dedotte, altrimenti si realizzerebbe una duplicazione agevolativa non consentita. È stato infine ritenuto inconferente il richiamo al Reg. CE n. 800/2008, poiché tale fonte esclude dai costi ammissibili i vantaggi e i costi operativi, tra i quali rientrano gli ammortamenti. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388
Gli investimenti ambientali agevolabili si identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, da considerare al netto dei vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'investimento.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il maggior reddito accertato in capo alla società di persone viene imputato per trasparenza ai soci.
art. 23, comma 3, Regolamento CE n. 800/2008
Esclude dai costi ammissibili dell'investimento agevolabile i vantaggi e i costi operativi; le quote di ammortamento sono ricondotte a tali costi operativi e quindi escluse dal calcolo.
artt. 288 e 290 TFUE
Il richiamo al diritto dell'Unione è ritenuto inconferente perché non vi è incompatibilità tra disciplina interna e disciplina comunitaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nella detassazione degli investimenti ambientali, l'agevolazione va calcolata sui soli costi di investimento supplementari effettivamente necessari a perseguire la finalità ambientale, sottraendo i vantaggi economici derivanti dall'utilizzo del bene o dell'impianto.
- Le quote di ammortamento di un bene strumentale non possono essere nuovamente portate in diminuzione se il costo di acquisto del bene è già stato assunto come base del calcolo dell'agevolazione: altrimenti si realizza una duplicazione del beneficio non consentita.
- Il riferimento alla disciplina europea non può fondare l'accoglimento del ricorso quando la norma UE, letta correttamente, conduce alla medesima esclusione dei costi operativi e non determina alcuna incompatibilità con la disciplina interna.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo è infondato se la decisione impugnata applica correttamente la regola sostanziale e se la diversa lettura proposta comporta solo un'erronea duplicazione di voci di costo già incluse nel calcolo agevolativo.
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