Cassazione Penale, Sentenza n. 14465/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/06/2024 che ha respinto, in parte, il reclamo relativo alla liberazione anticipata per il periodo 21/10/2019 - 21/04/2020. Il diniego era fondato su un rapporto disciplinare del 12/12/2019 per il rinvenimento di un telefono cellulare nella camera detentiva. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di connivenza e che l'apparecchio fosse riconducibile a altro detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una diversa valutazione di fatti già congruamente apprezzati dal giudice di merito e non ha indicato un errore di diritto. La Corte ha riaffermato che le infrazioni disciplinari nel semestre valutato non rilevano per la sanzione ma come elemento fattuale indicativo della mancata partecipazione al trattamento rieducativo; il Tribunale aveva valutato la condotta come sintomo di negligenza che ha agevolato l'uso dell'apparecchio e, pertanto, non ha riconosciuto la partecipazione rieducativa nel periodo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
C. Cost. n. 352 del 1991
Richiama la finalità primaria della liberazione anticipata quale strumento di reinserimento sociale per il condannato che dimostra partecipazione all'opera rieducativa.
Cass. Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 (Fedele), rv. 224792
Affermato che le infrazioni nel periodo valutato incidono come dato fattuale indicativo della mancata adesione alle finalità rieducative, non in base all'entità della sanzione disciplinare.
Cass. Sez. I, n. 7117 dell'08/11/2007, rv. 239303
Ribadito il principio che la condotta disciplinare va valutata, ai fini della liberazione anticipata, come elemento sintomatico dell'effettiva partecipazione al trattamento rieducativo.
Cass. Sez. I, n. 2888 dell'11/05/1995, rv. 202143
Conferma dell'orientamento secondo cui la rilevanza delle infrazioni disciplinari è eminentemente valutativa e indicativa rispetto alla concessione del beneficio.
Massime di principio
- Le infrazioni disciplinari commesse nel semestre di riferimento possono legittimamente ostare alla concessione della liberazione anticipata non per la sola sanzione formale, ma come elemento fattuale che indica mancata partecipazione al percorso rieducativo.
- La valutazione sulla concessione del beneficio è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio sui fatti se la motivazione del giudice di merito è congrua e non viziata dal punto di diritto.
- Un ricorso che si limiti a chiedere una diversa valutazione dei fatti senza indicare un errore di diritto o un vizio motivazionale è destinato a essere rigettato.
- Per contrastare efficacemente un diniego è utile produrre prove documentali e testimoniali che dimostrino: partecipazione costante a programmi rieducativi nel semestre; l'estraneità o l'assenza di connivenza rispetto all'apparecchio rinvenuto; eventuali vizi procedurali nel procedimento disciplinare.
- Nel giudizio di liberazione anticipata il contenuto motivazionale deve indicare il nesso tra la condotta contestata e la valutazione della partecipazione rieducativa; contestare tale nesso richiede argomentazioni concrete e, se possibile, elementi probatori contrari.
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