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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19805/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca del riconoscimento della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Galati il 28/09/2012 (divenuta irrevocabile in Romania lo stesso giorno), sostenendo che: il mandato d'arresto europeo non indicava se il "danneggiamento" fosse stato commesso con violenza o minaccia, sicché non sarebbe verificabile la doppia punibilità rispetto all'ordinamento italiano; mancavano indicazione della data e del luogo di commissione del reato in Romania, rendendo il titolo non esecutivo nello Stato italiano e creando uno stallo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, una volta che la sentenza straniera è stata riconosciuta con sentenza nazionale definitiva (Corte d'appello di Catania n. 27/2017, irrevocabile 24/12/2017), il giudice dell'esecuzione può esercitare poteri solo sulla sfera esecutiva e non può rimettere in discussione, revocare, integrare o modificare il titolo di riconoscimento né dedurre questioni attinenti al merito del riconoscimento (es.: doppia incriminazione, carenza di indicazioni nel mandato). Di conseguenza il motivo proposto, che attiene al merito del riconoscimento, è inammissibile nell'incidente di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    Norma applicata per disporre la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • artt. 730 e ss. cod. proc. pen.

    Indicano la procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere; la Corte interpreta che le questioni di merito di tale giudizio non possono essere sollevate con l'incidente di esecuzione.

  • Cass. Sez. 1, n. 42147 del 10/09/2024 (Gheorghe)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che, dopo il riconoscimento definitivo della sentenza straniera, i poteri del giudice dell'esecuzione sono limitati alla sfera esecutiva e non possono estendersi a rilievi sul merito del riconoscimento.

  • Cass. Sez. 1, n. 359 del 26/10/2023 (dep. 2024, Pgin proc. Sema)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può integrare o modificare il titolo esecutivo procedendo a diversa qualificazione giuridica dei reati per fini esecutivi.

  • Cass. Sez. 6, n. 37496 del 16/09/2022 (Pop)

    Conferma che, nell'incidente di esecuzione, non sono ammissibili censure relative alla carenza del requisito della doppia incriminazione già dedotte nel giudizio di riconoscimento.

  • Cass. Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015 (S.)

    Giurisprudenza conforme che ribadisce l'impossibilità di sollevare con l'incidente esecutivo questioni inerenti al merito del riconoscimento della sentenza straniera.

Massime di principio

  • Se una sentenza straniera è già stata riconosciuta con decisione nazionale definitiva, il giudice dell'esecuzione non può revocare, modificare o integrare quel titolo nel procedimento esecutivo.
  • Le doglianze relative al merito del riconoscimento (es. doppia incriminazione, mancanza di elementi nel mandato d'arresto europeo come data/luogo) devono essere proposte nel giudizio di riconoscimento previsto dagli artt. 730 e ss. c.p.p., non nell'incidente di esecuzione.
  • Nel procedimento di esecuzione il controllo del giudice è limitato all'esecuzione (calcolo pena residua, modalità esecutive); non si può procedere a una nuova qualificazione giuridica dei fatti per modificare il titolo esecutivo.
  • Se sorgono vizi formali o di merito nel mandato d'arresto europeo o nella sentenza straniera non affrontati nel giudizio di riconoscimento, il rimedio non è l'incidente di esecuzione; occorre azionare i mezzi processuali idonei previsti per impugnare o riesaminare il riconoscimento (ove ammessi).
  • La presentazione tardiva di motivi attinenti al riconoscimento definitivo espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a eventuali condanne alle spese e ammende.

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