Sentenza del 04/01/2022 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 49/2022 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Coobbligato - Estensione giudicato più favorevole - Condizioni- Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che l'estensione del giudicato più favorevole prevista dall'art. 1306 c.c. comma 2 è inoperante quando, nei confronti del coobbligato che non ha partecipato al giudizio, si sia nel frattempo formato un altro giudicato di segno diverso; in tali casi l'esistenza del giudicato contrario costituisce un ostacolo invalicabile all'applicazione della norma e la richiesta di estensione viene respinta
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di liquidazione con richiesta di estensione del giudicato più favorevole ai sensi dell'art. 1306 c.c. comma 2; la questione era se tale estensione possa operare anche quando, nei confronti del coobbligato, si sia formato un altro giudicato definitivo di segno contrario
Norme richiamate
la norma consente l'estensione del giudicato più favorevole al coobbligato non partecipante, ma la Corte interpreta questa estensione come esclusa se nei confronti del coobbligato è intervenuto un giudicato definitivo di segno contrario, che impedisce l'applicazione della norma
Massime di principio
- L'estensione del giudicato favorevole al coobbligato non partecipante opera solo in assenza di giudicati contrari già formatisi nei confronti dello stesso coobbligato.
- Prima di chiedere l'estensione è necessario accertare l'esistenza e il contenuto di tutte le sentenze definitive riguardanti il medesimo rapporto e le stesse parti: un giudicato contrario impedisce l'estensione.
- La valutazione si concentra sulla certezza e sul segno (favorevole o sfavorevole) dei giudicati intervenuti: giudicati definitivi sono ostacolo anche se provengono da procedimenti distinti.
- La mancata partecipazione al processo principale non garantisce automaticamente l'efficacia estensiva del giudicato favorevole quando vi siano sentenze definitive avverse al coobbligato.
- In presenza di un giudicato contrario, il rimedio del coobbligato non è l'estensione del giudicato favorevole ma, se possibile, l'impugnazione del giudicato avverso o altri mezzi di tutela esperibili (es. revocazione o azioni straordinarie se sussistono i presupposti).
- L'ente resistente può legittimamente opporre il giudicato contrario come ostacolo alla pretesa estensiva; è fondamentale per il ricorrente documentare l'assenza di giudicati contrastanti o la loro invalidità.
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