Sentenza del 04/01/2022 n. 1 - Corte di Cassazione
Accertamento - Attività di impresa - Canoni di leasing per automezzi - Deducibilità spese - Funzione strumentale - Inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'indeducibilità di vari componenti di costo per l'anno 2003: a) costi non documentati (fatture ritenute inesistenti) per Euro 28.195,87; b) indeducibilità di rimborsi chilometrici e canoni relativi all'uso di un'autovettura non intestata alla società ma detenuta in leasing con potenza superiore a 17 cavalli fiscali per Euro 16.505,42; c) indeducibilità di una minusvalenza da cessione quote (art. 37-bis DPR 600/1973) per Euro 585.750,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (confermando la legittimità dell'accertamento riguardo alle fatture sospette e alla presunta elusione sulla cessione di quote), ma ha accolto i motivi quinto e sesto limitatamente alla deducibilità dei costi connessi all'utilizzo dell'autovettura in leasing. Ha cassato la sentenza della CTR nella parte relativa al rifiuto di deducibilità dei costi di leasing e ha rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per verificare l'inerenza dei costi derivanti dal leasing e per applicare i limiti percentuali legati alla potenza fiscale. Ha inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 164 TUIR
Stabilisce limiti di deducibilità per spese e altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto; distingue veicoli a deducibilità integrale e a deducibilità limitata. Va applicato per determinare i limiti percentuali in relazione alla potenza fiscale.
art. 95 TUIR
Regola specifica per le spese di trasferte e indica che, se il dipendente/titolare usa un autoveicolo di proprietà o noleggiato, la deduzione è limitata in relazione alla potenza fiscale. La Cassazione interpreta il leasing come afferente al noleggio ai fini della deducibilità, con il solo limite percentuale previsto.
art. 109, comma 5 TUIR
Principio generale di inerenza per i veicoli non disciplinati espressamente dal TUIR: le spese sono deducibili se inerenti/strumentali all'attività d'impresa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Norma antielusiva applicata dalla CTR per valutare la presunta elusione legata alla cessione delle quote; la Corte richiama i principi di individuazione dell'operazione elusiva e il riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente.
art. 2697 c.c.
Principio del riparto dell'onere della prova: la Corte ne richiama l'applicazione in materia tributaria, precisando che l'Amministrazione deve indicare elementi indiziari se contesta operazioni inesistenti e il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza e l'inerenza dei costi.
art. 2729 c.c.
Riferimento alla prova scritta e alla sua rilevanza; contestato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito.
art. 53 Cost.
Richiamato a supporto del principio nazionale del divieto di abuso del diritto fiscale (capacità contributiva e progressività) che giustifica l'azione antielusiva oltre le disposizioni specifiche.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi connessi all'utilizzo di autoveicoli dipende dalla funzione strumentale (inerenza) rispetto all'attività d'impresa, non dalla titolarità della proprietà: veicolo in leasing può generare oneri deducibili se inerente.
- Il leasing finanziario va considerato, ai fini della deducibilità delle spese di utilizzo, assimilabile al noleggio: i canoni (o rimborsi) sono deducibili rispettando i limiti percentuali legati alla potenza fiscale previsti dal TUIR.
- Per veicoli non espressamente regolati dal TUIR si applica il principio generale di inerenza (art.109 c.5): occorre valutare se il bene sia strumentale all'attività aziendale.
- Quando l'Amministrazione contesta fatture come riconducibili a operazioni inesistenti, grava sull'Ufficio l'onere di indicare elementi o indizi della fittizietà; spetta però al contribuente provare l'effettiva esistenza, l'ammontare e l'inerenza dei costi (la mera esibizione della fattura non è sufficiente).
- In materia di presunta elusione fiscale (art. 37-bis DPR 600/1973 e divieto di abuso del diritto) l'Amministrazione deve dimostrare l'anomalia o l'inadeguatezza dello schema negoziale rispetto a ragioni economiche ordinarie; il contribuente deve fornire ragioni economiche alternative e documentabili.
- In caso di contestazione su costi da leasing, il giudice deve verificare l'inerenza dei costi e, se applicabile, calcolare la potenza fiscale del veicolo per applicare i corretti limiti percentuali di deduzione.
- Nei ricorsi parzialmente accolti, la Cassazione può cassare e rinviare la questione al giudice di merito per valutazioni di fatto (es.: verifica dell'effettiva strumentalità e computo della potenza fiscale), lasciando inalterati gli altri profili già definiti.
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