Cassazione Civile, Sentenza n. 39920/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione a una transazione fiscale (accordo transattivo del 6 ottobre 2016) sottoscritta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis/182-ter legge fallimentare. L'Ufficio censura: eccesso di potere del giudice (ultrapetizione) e carenza di motivazione nella declaratoria di estinzione; violazione delle norme che disciplinano la cessazione della materia del contendere nel processo tributario; errata applicazione delle norme fallimentari (in particolare la diversa disciplina della transazione fiscale nel concordato preventivo rispetto all'accordo di ristrutturazione). Inoltre, dopo la sentenza di merito la società è stata dichiarata fallita e, per effetto della clausola contrattuale, la transazione si è risolta di diritto, con ripristino della pretesa tributaria originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi (ultrapetizione e carenza di motivazione), ritenendo che la motivazione della C.T.R. sia sufficientemente intellegibile e che il giudice possa rilevare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio quando l'accordo transattivo elimina l'interesse a proseguire il processo. Ha invece accolto il quarto motivo (con assorbimento del terzo), osservando che il comma 5 dell'art. 182-ter legge fallimentare prevede la cessazione della materia del contendere solo se la transazione fiscale è conclusa nell'ambito del concordato (art. 181), e non automaticamente se la transazione è conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis), posto che il comma 6 non richiama il comma 5. Inoltre, la Corte ha rilevato che, in pendenza del giudizio, la società è stata dichiarata fallita e l'accordo transattivo si è risolto di diritto, con conseguente rinascita della pretesa tributaria originaria. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta e il procedimento è rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame; liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 182-ter
cessazione della materia del contendere
La Corte precisa che il comma 5 (che dispone la cessazione della materia del contendere) si applica solo alla transazione fiscale conclusa nell'ambito del concordato preventivo (art. 181). L'estensione della possibilità di transazione agli accordi di ristrutturazione (comma 6) non richiama il comma 5, quindi la cessazione automatica non è prevista per gli accordi di ristrutturazione.
R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 182-ter
La transazione fiscale produce l'effetto del 'consolidamento' (cristallizzazione o quadro complessivo del debito quantificato alla data della proposta), limitato però alle annualità conosciute dall'ufficio al momento dell'adesione. Tale consolidamento non ha effetto novativo sull'obbligazione tributaria.
R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 182-bis
Disciplinando l'accordo di ristrutturazione, consente la stipula di transazioni fiscali ma, secondo la Corte, non attribuisce automaticamente l'effetto di cessazione della materia del contendere previsto dal comma 5 dell'art. 182-ter.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Nel processo tributario la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano atto del mutamento volontario della situazione e formulino conclusioni conformi; la Corte ha ritenuto comunque assorbita la censura relativa, poiché la risoluzione della transazione per fallimento ha fatto rinascere l'interesse all'azione.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato dalla ricorrente per censurare ultrapetizione: la Corte ha comunque ritenuto che non sussisteva travalicamento delle domande, perché la cessazione della materia del contendere è fattispecie estintiva rilevabile d'ufficio quando viene meno l'interesse ad agire.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato in rapporto alla motivazione: la Corte ha vagliato la sufficienza della motivazione e l'adeguatezza del percorso logico-giuridico della C.T.R., ritenendolo essenziale e conoscibile, anche se sintetico.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, numeri 3 e 4 e art. 360 n.5
Norme invocate per i motivi di cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (minimo costituzionale) e che la censura deve colpire vizi di motivazione 'meramente apparente' o di inconciliabilità; nel caso la motivazione non è considerata completamente carente.
Codice civile, art. 1965
La transazione è un negozio tipico; la disciplina della transazione fiscale è però speciale e di stretta interpretazione nell'ordinamento tributario, non soggetta ad analogia estensiva.
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio quando un accordo transattivo elimina l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia, ma la motivazione deve almeno rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito.
- L'effetto di 'cessazione della materia del contendere' disciplinato dal comma 5 dell'art. 182-ter legge fallimentare opera specificamente per le transazioni concluse nell'ambito del concordato preventivo (art. 181) e non automaticamente per le transazioni concluse nell'ambito degli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis), salvo chiara previsione normativa.
- La transazione fiscale produce effetti di 'consolidamento' del debito limitati alle posizioni note all'Amministrazione al momento dell'adesione e non realizza di per sé un novativo dell'obbligazione tributaria; pertanto, la risoluzione dell'accordo (es. per fallimento) può far rivivere la pretesa tributaria originaria.
- La dichiarazione di cessazione del processo non acquista efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria: essa incide solo sull'interesse a proseguire il processo in corso e non impedisce la riproposizione o il ripristino della pretesa se vengono meno le condizioni che avevano determinato la cessazione.
- In contenziosi tributari con piani di ristrutturazione o transazioni, è importante verificare la natura procedurale dell'accordo (concordato vs accordo di ristrutturazione) e le clausole di risoluzione per valutare il rischio di ripristino della pretesa erariale.
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