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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13746 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Società di persone - Reddito di partecipazione dei soci - Rettifica - Impugnazione - Condono effettuato dalla società - Litisconsorzio necessario con la società - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva accolto il ricorso della socia contro l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2003, con cui era stato imputato alla contribuente un maggior reddito di partecipazione derivante dalla rettifica del reddito della società di persone. L'Agenzia sosteneva, in primo luogo, che tra società e soci sussistesse litisconsorzio necessario; in secondo luogo, contestava che la C.T.R. avesse attribuito rilievo decisivo alla sentenza favorevole alla società, sebbene non ancora definitiva; infine, deduceva l'omessa sospensione del giudizio in attesa della definitività della controversia societaria. Nel frattempo, la società e l'altro socio avevano definito le rispettive posizioni mediante condono ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio, poiché questi avevano definito la propria posizione con il condono e non avevano più un interesse processuale rilevante nel giudizio della socia. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la definizione della posizione della società mediante condono rendeva logicamente incompatibile la decisione della C.T.R., fondata sull'annullamento dell'accertamento societario. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (T.U.I.R.)

    Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    La rettifica del reddito della società di persone si riflette automaticamente sul reddito di partecipazione dei soci, creando normalmente un nesso inscindibile tra le relative controversie.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29

    Le disposizioni disciplinano il litisconsorzio nel processo tributario e la riunione dei procedimenti connessi. In via generale, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento; tale esigenza può però venir meno quando la società abbia definito la propria posizione e non abbia più un interesse processuale rilevante.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011

    La definizione agevolata mediante condono estingue la controversia relativa alla posizione del soggetto che vi aderisce. Nel caso concreto, la definizione da parte della società e dell'altro socio ha escluso la necessità della loro partecipazione al giudizio della socia non aderente.

  • D.L. n. 79 del 1997, art. 9-bis, comma 18, convertito nella L. n. 140 del 1997

    L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'art. 5 costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata.

    La definizione della posizione fiscale della società costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci che non abbiano aderito al condono; il socio non aderente può contestare solo profili specifici e personali.

  • Art. 2909 c.c.

    La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, ma una decisione non definitiva non può produrre efficacia di giudicato. La C.T.R. non poteva quindi fondare stabilmente la decisione sulla pronuncia resa nel giudizio della società prima della sua definitività, soprattutto alla luce della successiva definizione mediante condono.

  • Art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo presuppone una causa pregiudiziale la cui decisione definitiva sia indispensabile per definire il giudizio. Nel caso concreto, il relativo motivo è stato assorbito, poiché la sentenza è stata cassata per l'erronea valutazione della definizione della posizione societaria.

  • Art. 111, comma 2, Cost. e artt. 6 e 13 CEDU

    Il principio della ragionevole durata del processo giustifica, quando siano rispettate le garanzie sostanziali del contraddittorio, la riunione o la conservazione di procedimenti separati invece della loro automatica declaratoria di nullità.

Massime di principio

  • Nelle controversie derivanti dall'accertamento unitario del reddito di una società di persone, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari, salvo che il socio faccia valere questioni esclusivamente personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i soggetti non determina necessariamente la nullità se i procedimenti sono stati sostanzialmente trattati e decisi congiuntamente, con identità di accertamento, difese e decisioni, e il contraddittorio effettivo è stato salvaguardato.
  • Quando la società e alcuni soci definiscono la propria posizione mediante condono, non hanno più, di regola, un interesse processuale rilevante a partecipare al giudizio promosso dal socio che non ha definito la propria posizione.
  • La definizione della posizione fiscale della società può costituire il presupposto per l'accertamento del reddito dei soci non aderenti; pertanto, il socio non può basarsi sull'annullamento giudiziale dell'accertamento societario se tale annullamento è stato superato o reso incompatibile dal condono.
  • Il socio che non aderisce al condono può contestare l'accertamento soltanto per motivi propri, come la qualità di socio, la quota di partecipazione, la corretta imputazione del reddito o altri vizi personali, non per questioni ormai definite dalla società.
  • Una sentenza favorevole alla società non ancora definitiva non può essere trattata come giudicato e non può prevalere su una successiva definizione irrevocabile della posizione societaria mediante condono.

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