Ordinanza n. 367/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) della deliberazione 1° giugno 2021 – 226/2021/S/GAS, recante «Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale», adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione del 1° giugno 2021 e trasmessa a mezzo PEC in data 8 giugno 2021; b) della nota della Direzione Sanzioni e Impegni dell'ARERA in data 2 marzo 2021 (atto presupposto), recante «Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/13/2020/GAS»; c) della determinazione DSAI/13/2020/GAS (atto presupposto), recante «Avvio di procedimento sanzionatorio e prescrittivo per l'accertamento di violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale»; d) della deliberazione 22 giugno 2015 - 296/2015/R/com, recante «Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas» e il relativo Allegato A “Testo Integrato Unbundling Funzionale”, come successivamente modificati e integrati con la Deliberazione 18 gennaio 2018 - 15/2018/R/com, recante «Esclusione dagli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo e per i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi della legge 124/2017», nonché gli atti presupposti, vale a dire i Documenti di consultazione approvati con le Deliberazioni 26 febbraio 2015 - 77/2015/R/com e 17 luglio 2014 - 346/2014/R/com; e) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA recante irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni degli obblighi di separazione funzionale, unitamente agli atti presupposti e alla disciplina regolatoria sull'unbundling
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA del 1° giugno 2021, con cui le sono state irrogate una sanzione amministrativa pecuniaria e prescrizioni per violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale, nonché gli atti presupposti del procedimento sanzionatorio e prescrittivo e le deliberazioni regolatorie relative agli obblighi di unbundling nei settori dell'energia elettrica e del gas. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella fase attuale il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e la precisazione sull'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali provvedimenti o atti sopravvenuti e su ogni circostanza idonea a incidere sul permanere dell'interesse o sull'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori affinché la ricorrente chiarisca, con memoria da depositare entro il 13 maggio 2026, se permanga l'interesse alla decisione e aggiorni la situazione relativa alla controversia, indicando anche eventuali esigenze istruttorie. Ha richiesto ad ARERA di fornire, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali atti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse o dell'esito del giudizio. L'ordinanza avverte che il mancato adempimento, in particolare alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, potrà essere valutato come comportamento processuale implicativo di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La precedente istanza cautelare era stata oggetto di parziale rinuncia e, per il resto, respinta; tale profilo non viene nuovamente deciso con l'ordinanza in esame.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte ai fini della decisione sulla permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'acquisizione di chiarimenti e informazioni nel giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, può disporre specifici incombenti istruttori chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata e l'aggiornamento della vicenda, nonché all'amministrazione chiarimenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
- La mancata ottemperanza della parte alla richiesta giudiziale di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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