Sentenza del 19/01/2016 n. 272 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Legittimazione all'accertamento - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, che ha emesso l’avviso di accertamento disconoscendo i costi risultanti dalle fatture. In presenza di un soggetto economicamente inesistente, spetta al contribuente dimostrare che le operazioni sottostanti siano state realmente effettuate e non abbiano natura meramente cartolare. In assenza di tale prova, il recupero dei costi è confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il mancato riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito, dei costi documentati da fatture emesse da un soggetto ritenuto economicamente inesistente. La questione riguardava la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio e la ripartizione dell’onere della prova circa l’effettiva esistenza delle operazioni fatturate.
Norme richiamate
Norme in materia di determinazione del reddito e deducibilità dei costi
I costi sono deducibili solo se riferiti a operazioni effettivamente realizzate e adeguatamente dimostrate; la mera presenza della fattura non è sufficiente quando il soggetto emittente risulti economicamente inesistente.
Principi sull’onere della prova nel procedimento tributario
L’Amministrazione deve fornire elementi idonei a contestare l’effettività dell’operazione, mentre il contribuente, una volta sollevata la contestazione, deve provare la concreta esecuzione della prestazione o della cessione e la riferibilità del costo all’attività d’impresa.
Massime di principio
- La fattura, da sola, non prova l’effettiva esecuzione dell’operazione né garantisce la deducibilità del costo.
- Se il fornitore è privo di una reale struttura economica o risulta inesistente sotto il profilo operativo, l’Amministrazione può disconoscere i costi fatturati.
- Il contribuente deve conservare e produrre elementi ulteriori, come contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale e prove dell’utilità della prestazione.
- La prova deve dimostrare che l’operazione non è meramente cartolare e che il costo è realmente sostenuto, inerente e collegato all’attività esercitata.
- In situazioni analoghe, l’esito dipende dalla capacità del contribuente di ricostruire concretamente la prestazione ricevuta o il bene acquistato, non dalla sola regolarità formale della fattura.
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