Sentenza del 21/04/2021 n. 1252 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DIRITTO CAMERALE - DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLLE IMPRESE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della cartella di pagamento per il diritto camerale anni 2009-2010. La resistente aveva sostenuto che l'ente camerale avrebbe dovuto cancellare d'ufficio la società in ragione della cessazione dell'attività (richiesta di autotutela del 2007) e quindi non sarebbe dovuta la tassa. La Camera di Commercio ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società, deducendo che l'obbligo di pagamento del diritto camerale persiste finché la società risulta iscritta o annotata nel registro delle imprese e che la cancellazione è subordinata al deposito del bilancio finale di liquidazione e alla domanda di cancellazione presentata entro il termine previsto, non essendo sostitutiva la procedura di cancellazione d'ufficio prevista dal DPR n. 247/2004.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione 4 di Bari ha accolto l'appello della Camera di Commercio e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, poiché la società risultava iscritta al registro delle imprese per gli anni 2009 e 2010, era obbligata al versamento del diritto camerale per quegli anni. Le spese sono compensate per la complessità della controversia. Si rileva inoltre che la società è stata cancellata solo il 10 maggio 2012 a seguito di istanza del 23 aprile 2012, per cui la cancellazione non operava in favore degli anni dedotti.
Norme richiamate
Legge n. 580/1993
Stabilisce l'obbligo delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al pagamento del diritto camerale; l'obbligo cessa con effetto dall'anno solare successivo a quello in cui risulta approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che sia stata presentata domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
Decreto ministeriale attuativo n. 259/2001
Dettaglia l'ambito applicativo e le modalità connesse all'obbligo del diritto camerale in conformità alla Legge n. 580/1993.
D.P.R. n. 247/2004
Prevede la procedura di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese con solleciti agli amministratori; tuttavia tale procedura non sostituisce l'obbligo formale dell'amministratore di depositare il bilancio finale di liquidazione e di promuovere la cancellazione, e non produce effetti retroattivi rispetto agli anni precedenti in cui la società risultava iscritta.
Decreto legislativo n. 546/1992, art. 15
Consente la compensazione delle spese di giudizio; la CTR ha compensato le spese in ragione della complessità fattuale e giuridica della controversia.
Norme del Codice Civile
Richiamate in senso generale per l'obbligo degli amministratori di adempiere agli obblighi formali di cancellazione della società e di deposito del bilancio finale di liquidazione.
Massime di principio
- L'obbligo del pagamento del diritto camerale è collegato allo stato formale di iscrizione/annotazione nel registro delle imprese: finché la società risulta iscritta, il diritto è dovuto per gli anni di iscrizione.
- La cessazione di fatto dell'attività non è sufficiente a interrompere l'obbligo tributario: è necessario il perfezionamento della procedura di liquidazione e la cancellazione formale tramite deposito del bilancio finale e domanda di cancellazione nei termini previsti.
- La procedura di cancellazione d'ufficio prevista dal DPR n. 247/2004 non esonera gli amministratori dai loro obblighi formali e non produce automaticamente effetti retroattivi esonerativi per annualità già trascorse in cui la società risultava iscritta.
- Se la cancellazione viene effettuata solo successivamente, la responsabilità per i diritti camerali relativi agli anni precedenti può rimanere a carico della società (o degli amministratori), salvo prova di un tempestivo e valido adempimento formale entro i termini stabiliti.
- Nelle controversie amministrativo-tributarie è possibile la compensazione delle spese in presenza di rilevante complessità fattuale e giuridica; pertanto, anche in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice può compensare le spese.
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