Sentenza del 14/03/2017 n. 1260 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Possibilità utilizzo - Consegue - Art. 32, d.P.R., n. 600/1973 - Art. 51, co. 2, d.P.R.. n. 633/1972 - Società di capitali a ristretta base familiare - Conti correnti soci familiari - Operazioni riconducibili alla società - Consegue - Obbligo dimostrazione estraneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2008, con cui erano stati contestati maggiori ricavi non dichiarati per euro 10.106,91, ricostruiti mediante l’esame dei conti correnti della società, dell’amministratrice e dei soci familiari, nonché costi non inerenti per euro 6.319,00 relativi a fatture intestate a un diverso soggetto. La ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell’avviso, l’assenza di prova del collegamento tra i conti dei soci e l’attività sociale e il mancato riconoscimento dei costi relativi all’acquisto di generi di monopolio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’accertamento. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure sulla motivazione dell’avviso e ha applicato la presunzione prevista per le indagini bancarie: in una società a ristretta base familiare, i rapporti di parentela e il coinvolgimento dei familiari nella gestione consentono di riferire alla società i movimenti sui conti personali, salvo prova contraria specifica da parte del contribuente. La società non ha fornito tale prova. Sono stati inoltre confermati i costi non deducibili perché le fatture erano intestate a un’altra impresa; tuttavia, la plausibilità dell’errore materiale nella contabilizzazione è stata considerata ai fini della compensazione integrale delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
Le risultanze dei conti correnti possono essere utilizzate per l’accertamento dei maggiori ricavi o componenti positivi non dichiarati.
L’Amministrazione finanziaria può acquisire e utilizzare i dati dei rapporti bancari del contribuente e, in presenza di elementi presuntivi, anche quelli intestati a soci o familiari collegati all’impresa. Il contribuente deve dimostrare analiticamente l’estraneità dei singoli movimenti all’attività societaria.
Art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Le informazioni risultanti dai conti bancari possono essere utilizzate per la rettifica delle dichiarazioni IVA.
La norma consente di fondare l’accertamento IVA sulle movimentazioni finanziarie non giustificate o non adeguatamente documentate, anche quando emergano da conti formalmente intestati a soci o soggetti vicini alla società.
Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Rileva per l’estensione dell’attività di controllo e delle indagini finanziarie nei confronti di soggetti formalmente diversi dal contribuente, quando le operazioni risultino riferibili all’attività oggetto di accertamento.
Art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
I costi sono deducibili solo se correttamente imputati e inerenti all’attività dell’impresa. Una fattura intestata a un diverso soggetto giuridico non è, in linea generale, deducibile dalla società verificata.
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
L’appello tributario deve contenere motivi specifici riferiti alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle contestazioni rivolte all’avviso di accertamento può essere dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base familiare, l’Amministrazione può esaminare i conti personali di soci, amministratori e familiari coinvolti nella gestione e presumere che i relativi movimenti siano riferibili alla società.
- La presunzione bancaria non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo una giustificazione specifica, documentata e coerente per ciascun versamento o prelevamento, indicando origine, destinatario, causale e assenza di collegamento con l’impresa.
- Non è normalmente sufficiente sostenere genericamente che gli importi sono modesti, personali o estranei all’attività; occorre collegare puntualmente le prove ai singoli movimenti contestati.
- La presenza di rapporti di parentela, il coinvolgimento dei familiari nella gestione e l’assenza di redditi ulteriori dei titolari dei conti rafforzano la riferibilità dei movimenti all’impresa.
- Per dedurre un costo è necessario che la fattura sia intestata al soggetto che sostiene il costo e che l’operazione sia inerente, documentata e correttamente imputata. Un errore materiale può essere plausibile, ma deve essere adeguatamente dimostrato e non elimina automaticamente il problema della deducibilità.
- In appello occorre contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le doglianze già rivolte contro l’avviso di accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 12160 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →