Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva recuperato un credito di imposta agevolata (cd. credito Carbon Tax) esposto nel quadro RU della dichiarazione e ritenuto in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione. Il ricorso di primo grado è stato rigettato; l'appello è stato anch'esso rigettato dalla corte tributaria regionale. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 19 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come nuovo e quindi inammissibile il motivo di appello con cui si contestava la legittimità della cartella per mancata previa emissione dell'avviso bonario; 2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che la ripresa a tassazione del credito residuo indicato in dichiarazione fosse illegittima, perché il credito sarebbe stato comunque riconosciuto per l'anno 2016 e solo non compensato in quella misura; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., identificato nella asserita differenza di euro 1.684,00 tra il credito riconosciuto e quello compensato nel 2016. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la doglianza sulla mancanza di avviso bonario integra un'eccezione in senso stretto, nuova in appello e quindi inammissibile; il secondo motivo infondato perché il disconoscimento del credito era fondato su un riscontro cartolare dei dati dichiarativi e sulla indebita esposizione/utilizzazione in compensazione, accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; il terzo motivo inammissibile per la regola della doppia conforme, non essendo state indicate le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e agli ulteriori importi ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la censura sull'assenza dell'avviso bonario, ha reputato infondata la doglianza relativa al recupero del credito d'imposta perché basata su un controllo automatizzato di tipo cartolare e su un accertamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità, e ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per difetto dei presupposti della censura in presenza di doppia conforme. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. a favore dell'Agenzia, di una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
consente il controllo automatizzato e il recupero del credito d'imposta quando la verifica sia cartolare e basata sui dati formali della dichiarazione; il disconoscimento del credito è legittimo se emerge dall'esame obiettivo dei dati dichiarativi.
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso, ma non accolto; la Corte non ne amplia il contenuto, limitandosi a ritenere corretta l'inammissibilità della nuova eccezione in appello.
art. 57 d.lgs. 546/1992
il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, mentre restano deducibili mere difese ed eccezioni improprie; la mancata previa emissione dell'avviso bonario è qualificata come eccezione in senso stretto e quindi non proponibile per la prima volta in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati perché la Corte ha condiviso la qualificazione giuridica e l'accertamento di fatto compiuti dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 62 d.lgs. 546/1992
la Corte afferma che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha specialità tale da escludere l'applicazione delle regole generali sul ricorso per cassazione.
art. 54 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012
le norme sulla limitazione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. e sulla doppia conforme si applicano anche al processo tributario; il comma 3-bis non esclude tali regole dal giudizio di cassazione tributario, ma preserva solo la specialità del merito.
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è resa nell'ambito del procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte decide in conformità alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo doverosa l'applicazione della norma nel caso deciso in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis d.P.R. 115/2002
è richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello colpisce solo le eccezioni in senso stretto, mentre restano proponibili le mere difese e le contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.
- La censura sulla mancata preventiva emissione dell'avviso bonario, quando incide sulla validità della cartella, integra un'eccezione in senso stretto e non può essere proposta per la prima volta in grado di appello.
- In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è legittimo il recupero di un credito d'imposta quando il disconoscimento si fondi su un riscontro cartolare dei dati dichiarativi e non su valutazioni discrezionali o complesse.
- L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla indebita esposizione o compensazione del credito non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale ammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- Le regole generali sul ricorso per cassazione, inclusi i limiti del vizio motivazionale e la disciplina della doppia conforme, si applicano anche al giudizio di legittimità tributario.
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