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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28363/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto che la banca avesse assolto gli obblighi informativi previsti dall'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e dall'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, sulla base della sottoscrizione da parte del cliente di un modulo d'ordine contenente una dicitura generica di accettazione dell'avvertenza di inadeguatezza. I ricorrenti contestavano che la mera sottoscrizione di un avvertimento generico non dimostra che la banca abbia fornito le informazioni specifiche sulle ragioni per cui l'operazione era inadeguata rispetto al profilo di rischio e alle caratteristiche del cliente, come imposto dalla normativa e come richiamato dall'art. 29 reg. Consob.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso: ha stabilito che l'art. 29 del regolamento Consob impone non solo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione ma anche di informare il cliente "delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" e che la sola sottoscrizione di un modulo con avvertenza generica non prova l'adempimento dell'obbligo informativo. Ne consegue che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere assolto l'obbligo informativo della banca; la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame. Il ricorso incidentale della banca è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Rimarcato come fonte degli obblighi informativi e di diligenza degli intermediari nell'operatività con i clienti; la banca non può limitarsi a formalità se non dimostra di aver fornito informazioni specifiche sull'inadeguatezza.

  • regolamento Consob n. 11522/1998, art. 29

    "le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione"; "possono eseguire l'operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto ... in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"

    Impone agli intermediari di astenersi da operazioni non adeguate e, se il cliente insiste, di informarlo specificamente sulle ragioni dell'inadeguatezza; l'ordine scritto con riferimento alle avvertenze non sostituisce automaticamente l'obbligo di aver fornito quelle ragioni salvo che il modulo contenga una descrizione specifica delle ragioni.

  • art. 12 disposizioni preliminari del codice civile

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare letteralmente l'obbligo di comunicare le ragioni dell'inadeguatezza; la Corte di Cassazione rileva omissione di detta considerazione nel ragionamento impugnato.

  • art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.

    Norma processuale invocata per dedurre la violazione ed errata applicazione di norme di diritto sostanziale da parte del giudice di merito; utilizzata come motivo di cassazione.

Massime di principio

  • La mera firma del cliente su un modulo che contiene una avvertenza generica di inadeguatezza non prova che la banca abbia assolto agli obblighi informativi: la banca deve dimostrare di aver comunicato le ragioni specifiche dell'inadeguatezza rispetto al profilo del cliente.
  • Se il modulo d'ordine contiene, oltre alla sottoscrizione, una descrizione anche sintetica delle caratteristiche del prodotto e delle ragioni per cui è inadeguato rispetto alla linea di investimento o al profilo di rischio del cliente, la sottoscrizione può essere idonea a comprovare l'adempimento dell'obbligo informativo.
  • Gli intermediari dovrebbero documentare in modo specifico e personalizzato le avvertenze fornite (ad es. note dattiloscritte, verbali, registrazioni che riportino motivazioni concrete) per poter dare esecuzione ad ordini insistiti su operazioni non adeguate.
  • Gli investitori che ricevono avvertenze di inadeguatezza dovrebbero esigere che siano indicate le ragioni concrete e conservarne evidenza scritta; in caso di contenzioso la mancanza di spiegazioni specifiche avvantaggia l'investitore.
  • In caso di ordini telefonici, la registrazione è idonea a sostituire l'ordine scritto solo se contiene l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute e, preferibilmente, il contenuto delle ragioni. La banca conserva l'onere della prova sugli obblighi informativi assolti.

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