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Interpello

Risposta n. 394 del 7/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che la vendita dei titoli di trasporto non imponga il documento commerciale perché rileva solo l’aggio, fatturato al gestore del servizio; in ogni caso, se registrata col misuratore fiscale, la vendita dovrebbe essere impostata per non includere tali importi tra i corrispettivi trasmessi. Analogamente, gli importi dei tickets restaurant non dovrebbero essere ricompresi nei corrispettivi inviati all’Agenzia.

Trasmissione telematica dei corrispettivi per tickets restaurant e rivendita di biglietti/autobus

Il quesito

L’istante chiede come registrare e trasmettere correttamente gli incassi per evitare duplicazioni di ricavi e IVA, in particolare per i tickets restaurant e per la vendita di biglietti e abbonamenti degli autobus, e se per questi ultimi debba essere emesso il documento commerciale o possano essere esclusi dai corrispettivi trasmessi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che i tickets restaurant confluiscono nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, pur essendo poi fatturati alla società emittente; l’IVA diventa esigibile e il ricavo fiscalmente rilevante solo al pagamento del controvalore o all’emissione della fattura, se anteriore. Per la rivendita di biglietti e abbonamenti autobus, poiché l’IVA è assolta a monte e il corrispettivo del rivenditore è il solo aggio da fatturare al gestore, l’istante non è tenuto a emettere documento commerciale per la cessione dei titoli.

Trasmissione telematica dei corrispettivi: tickets restaurant e rivendita titoli di trasporto

L’interpello riguarda la corretta gestione, ai fini della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di due fattispecie presenti nell’attività di bar e pasticceria svolta dall’istante: l’accettazione di tickets restaurant e la vendita di biglietti e abbonamenti degli autobus. Il tema centrale è evitare duplicazioni nei dati trasmessi, nei ricavi e nell’IVA.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante svolge attività di bar e pasticceria e, avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400.000 euro, è soggetto all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019. Per adempiere, si è dotato di un registratore telematico.

Nell’ambito dell’attività:

  • accetta tickets restaurant;
  • vende biglietti e abbonamenti degli autobus.

L’istante segnala due criticità:

  • il registratore conteggia l’importo dei tickets restaurant sia tra i ricavi sia ai fini IVA, pur essendo tali importi poi fatturati periodicamente alla società emittente, con possibile duplicazione di ricavi e IVA a debito;
  • per i biglietti dell’autobus, che l’istante ha scelto di certificare con documento commerciale, il registratore memorizza il corrispettivo complessivo in regime di esenzione IVA, mentre al rivenditore spetta soltanto l’aggio.

Quesito posto all’Agenzia

L’istante chiede quali siano le modalità corrette per registrare e trasmettere gli incassi senza duplicazioni. In particolare domanda:

  • se i tickets restaurant debbano o meno essere inclusi nei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle entrate;
  • se, per la vendita di biglietti e abbonamenti degli autobus, sia necessario emettere il documento commerciale oppure se tali importi possano non essere certificati come corrispettivi, in quanto rilevante per il rivenditore solo l’aggio.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la rivendita di biglietti e abbonamenti degli autobus non dovrebbe comportare l’obbligo di emissione del documento commerciale, perché l’unico importo rilevante per il rivenditore è l’aggio, che viene fatturato periodicamente al gestore del servizio di trasporto.

In via subordinata, qualora i titoli di trasporto fossero comunque documentati mediante registratore di cassa, lo strumento dovrebbe essere configurato in modo da non far confluire nei corrispettivi trasmessi gli importi relativi a tali titoli.

Analogamente, in caso di pagamento tramite tickets restaurant, il relativo importo non dovrebbe essere incluso nei corrispettivi telematici inviati all’Agenzia.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che prevede per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972 la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. La disposizione è applicabile dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Vengono inoltre richiamati:

  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, che individua specifici esoneri;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, con le relative specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi.

Quanto ai tickets restaurant, l’Agenzia evidenzia che dalle specifiche tecniche risulta che tali importi, analogamente ai corrispettivi non riscossi, confluiscono nell’importo complessivo trasmesso telematicamente, pur dovendo poi essere fatturati alla società emittente.

Richiama infine l’articolo 6 del d.P.R. n. 633/1972 per chiarire che l’esigibilità dell’IVA e, per le imposte sui redditi, la rilevanza del ricavo si verificano al pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente, oppure con l’emissione della fattura se antecedente.

Per i titoli di trasporto, l’Agenzia richiama l’articolo 74 del d.P.R. n. 633/1972, nel presupposto che l’IVA sia assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto e che il corrispettivo spettante al rivenditore sia solo l’aggio, da documentare separatamente con fattura al gestore.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che gli importi dei tickets restaurant devono essere inclusi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, anche se poi sono oggetto di fatturazione alla società emittente. Pertanto, il fatto che tali somme transitino nel registratore e vengano inviate all’Agenzia non contrasta con la successiva fatturazione.

Tuttavia, l’Agenzia precisa che:

  • l’IVA diventa esigibile solo quando la società emittente paga il controvalore dei tickets, oppure quando viene emessa la fattura, se questa è anteriore al pagamento;
  • ai fini delle imposte sui redditi, il ricavo assume rilevanza nello stesso momento.

Ne consegue che eventuali disallineamenti tra i dati trasmessi telematicamente e la liquidazione periodica dell’imposta devono essere gestiti tenendo conto di tale regola di esigibilità/rilevanza.

Quanto ai biglietti e abbonamenti degli autobus, l’Agenzia conferma che il rivenditore non è tenuto a emettere il documento commerciale al momento della cessione dei titoli di trasporto. La motivazione è che il trattamento fiscale rilevante riguarda il gestore del servizio, mentre per il rivenditore l’unico importo economicamente rilevante è l’aggio, che deve essere documentato con fattura nei confronti del gestore.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle entrate

Il parere dell’Agenzia è favorevole alla tesi del contribuente solo per quanto riguarda la rivendita dei titoli di trasporto: non va emesso documento commerciale sulla cessione dei biglietti e degli abbonamenti autobus, perché l’operazione è fiscalmente presidiata a monte e al rivenditore spetta soltanto l’aggio.

Per i tickets restaurant, invece, l’Agenzia conferma che gli importi devono essere memorizzati e trasmessi tra i corrispettivi giornalieri. Non si tratta quindi di un importo da escludere dal registratore telematico, anche se la rilevanza IVA e reddituale segue il diverso momento del pagamento o dell’emissione della fattura.

In sintesi, l’interpello chiarisce che:

  • i tickets restaurant vanno inclusi nei corrispettivi telematici, ma producono effetti IVA e reddituali solo al momento previsto dall’articolo 6 del d.P.R. n. 633/1972;
  • per la vendita di biglietti e abbonamenti autobus non occorre il documento commerciale, essendo il corrispettivo del rivenditore limitato all’aggio da fatturare al gestore del servizio.

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