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Interpello

Risposta n. 392 del 7/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene di poter restare nel regime forfetario anche nel 2019 perché, a suo avviso, la causa ostativa opererebbe solo in presenza del controllo del 50% + 1 di S.r.l. che svolgano attività riconducibili a quelle del professionista.

Cause ostative al regime forfetario per controlli in S.r.l. riconducibili all'attività del professionista

Il quesito

L'istante chiede se, in qualità di ingegnere che fattura a tre S.r.l. di cui è socio, possa applicare il regime forfetario nel 2019, chiarendo se la causa ostativa dell'art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014 richieda il controllo del 50% + 1 delle quote e come operi rispetto alle società Alfa, Beta e Gamma.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che per la causa ostativa basti il controllo diretto o indiretto ex art. 2359 c.c. e la riconducibilità delle attività. Per Alfa S.r.l. la causa ostativa sussiste, poiché l'istante la controlla al 50% e presta servizi nella stessa sezione ATECO; può però restare nel forfetario per il 2019 e decadere, in linea generale, dal 2020, salvo cessazione della carica di amministratore e cessazione delle prestazioni dalla data della circolare n. 9/E/2019. Per Beta e Gamma, sulla base dei dati forniti, non emerge controllo di diritto o influenza dominante; il controllo di fatto non è verificabile in interpello, ma l'esiguità delle prestazioni rese potrebbe escluderlo.

Cause ostative al regime forfetario in presenza di partecipazioni in S.r.l.

L'interpello riguarda l'applicazione del regime forfetario da parte di un ingegnere che svolge attività professionale e fattura prevalentemente a tre società di ingegneria a responsabilità limitata, delle quali è anche socio. Il tema centrale è la causa ostativa introdotta e riformulata dall'art. 1, comma 57, lettera d), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L'istante esercita l'attività di ingegnere con codice ATECO 711210 e dichiara di emettere fatture soprattutto verso tre S.r.l.:

  • Alfa S.r.l.: partecipata dall'istante e dal sig. Tizio al 50% ciascuno; entrambi sono amministratori. La società svolge attività di elaborazione elettronica dati contabili, servizi di ingegneria integrata, altra consulenza amministrativa e altri servizi per le imprese.
  • Beta S.r.l.: partecipata al 30% dall'istante, al 30% dal sig. Tizio e al 40% dal sig. Caio, amministratore. Svolge servizi di progettazione di ingegneria integrata.
  • Gamma S.r.l.: partecipata al 30% dall'istante, al 30% dal sig. Tizio e al 40% dal sig. Sempronio, amministratore. Svolge servizi di progettazione di ingegneria integrata.

Il contribuente precisa che:

  • non sono mai stati distribuiti utili delle tre società e non si intende farlo in futuro;
  • non esistono accordi o patti parasociali diversi da quelli dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • non sussistono rapporti di parentela con i soci delle società.

Dalla documentazione integrativa emerge inoltre che, nel 2018, l'incidenza delle prestazioni rese dal contribuente verso ciascuna società rispetto agli acquisti complessivi delle stesse è compresa tra l'1,50% e il 9%.

Quesito posto all'Agenzia

L'istante, che ha usufruito del regime forfetario nel 2018, chiede chiarimenti sul significato della causa ostativa relativa al controllo, diretto o indiretto, di S.r.l. che esercitano attività economiche riconducibili a quelle del professionista. In particolare, ritiene che la causa ostativa operi solo in presenza del controllo del 50% + 1 della società e chiede se possa continuare ad applicare il regime forfetario nel 2019.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l'istante, il regime forfetario sarebbe comunque applicabile nel 2019 perché la causa ostativa richiederebbe il controllo del 50% + 1 del capitale sociale di S.r.l. che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del professionista. In assenza di tale soglia, ritiene di poter permanere nel regime agevolato.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama:

  • l'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, che ha introdotto il regime forfetario;
  • l'art. 1, comma 57, lettera d), della medesima legge, come modificato dalla L. 145/2018;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

La prassi chiarisce che la causa ostativa opera quando ricorrono congiuntamente:

  • il controllo diretto o indiretto di una S.r.l.;
  • l'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.

Per la nozione di controllo si applica l'art. 2359, primo e secondo comma, c.c., includendo anche i voti spettanti a persone interposte; tra queste, ai fini del regime forfetario, rientrano i familiari di cui all'art. 5, comma 5, del TUIR.

Quanto alla riconducibilità delle attività, occorre guardare alle attività effettivamente svolte, non solo ai codici ATECO. Se la S.r.l. e il professionista operano nella medesima sezione ATECO, la riconducibilità si presume quando il professionista effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla S.r.l. controllata, che deduce i relativi costi.

Soluzione interpretativa dell'Agenzia

L'Agenzia precisa innanzitutto che il parere riguarda solo la specifica causa ostativa di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 57 e non i requisiti generali del regime forfetario né le altre cause ostative.

Sulla decorrenza, richiama la circolare n. 9/E/2019: la verifica della causa ostativa va compiuta nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente. Di conseguenza, in linea generale, la presenza della causa ostativa nel 2019 non impedisce l'accesso al regime per tale anno, ma determina la decadenza dal 2020 ai sensi del comma 71.

Parere dell'Agenzia sul caso concreto

Alfa S.r.l.

Per Alfa S.r.l. l'Agenzia ritiene integrata la prima condizione, cioè il controllo diretto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2, c.c., poiché la partecipazione del 50% configura il controllo rilevante ai fini della disciplina, fermo restando il complesso degli ulteriori requisiti.

Quanto alla seconda condizione, l'attività dell'istante e quella della società appartengono alla medesima sezione ATECO, la sezione M; inoltre, il professionista percepisce compensi dalla società sia per l'attività professionale sia per il ruolo di amministratore, e tali compensi sono tassati con imposta sostitutiva, mentre la società deduce i relativi costi. Ne consegue che la riconducibilità delle attività è ritenuta sussistente.

Pertanto, per Alfa S.r.l. la causa ostativa è integrata. Tuttavia:

  • l'istante può comunque applicare il regime forfetario nel 2019;
  • in linea generale, decadrà nel 2020 ai sensi del comma 71;
  • se, dalla data di pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cessa dalla carica di amministratore e non effettua più cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. controllata, non decadrà dal regime nel 2020.

Beta S.r.l. e Gamma S.r.l.

Per le partecipazioni del 30% in Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., sulla base di quanto dichiarato, l'Agenzia osserva che non risulta un controllo di diritto né un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, e secondo comma, c.c., né rapporti di parentela tra i soci.

Quanto al controllo di fatto di cui all'art. 2359, secondo comma, n. 3, c.c., l'Agenzia precisa che si tratta di un accertamento fattuale che esula dalle valutazioni esperibili in sede di interpello. In ogni caso, rileva che, se nel 2019 dovesse permanere l'esiguità delle prestazioni rese alle due società, potrebbe non ravvisarsi tale controllo.

Conclusioni operative

L'interpello chiarisce che la causa ostativa non richiede il controllo del 50% + 1, ma il controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 c.c., unitamente alla riconducibilità delle attività. Nel caso di Alfa S.r.l. tali condizioni risultano integrate; il contribuente può tuttavia mantenere il regime forfetario per il 2019, con possibile decadenza dal 2020, salvo gli effetti salvaguardati dalla cessazione della carica di amministratore e delle prestazioni successivamente alla circolare n. 9/E/2019. Per Beta e Gamma, invece, sulla base degli elementi forniti, la causa ostativa non appare dimostrata, restando non verificabile in interpello il solo eventuale controllo di fatto.

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