Cassazione Civile, Ordinanza n. 07532/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava la detrazione IVA operata su fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da tre fornitori considerati mere "cartiere" nel settore del commercio di materiali elettronici. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo non dimostrata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell’acquirente, valorizzando la consegna e il pagamento della merce, la presenza di partite IVA dei fornitori e la modalità online dell’attività commerciale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva errato nell’applicare i principi sull’onere della prova e sulle presunzioni, trascurando elementi indiziari sulla fittizietà dei fornitori e sulla conoscibilità della frode; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi circa la consapevolezza o colpevole ignoranza della contribuente. La società intimata non ha resistito in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso grazie alla sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018. Ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza d’appello perché la CTR non aveva valutato, né singolarmente né complessivamente, gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione sulla natura fittizia dei fornitori e sulla conoscibilità della frode da parte della contribuente; inoltre aveva valorizzato circostanze ritenute irrilevanti ai fini della buona fede, come la regolarità contabile, la consegna della merce e il pagamento, elementi compatibili con il meccanismo fraudolento delle operazioni soggettivamente inesistenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
La sospensione ivi prevista ha reso tempestivo il ricorso per cassazione pur a fronte della data di pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge relativa a onere della prova e prova presuntiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata invocata per il dedotto omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato assorbito.
art. 2729 c.c.
La Corte ha ribadito che il giudice di merito deve valutare gli indizi singolarmente e complessivamente, secondo gravità, precisione e concordanza, non potendo escluderne la rilevanza con motivazione atomistica.
art. 2697 c.c.
È stata ribadita la ripartizione dell’onere probatorio: l’Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza o conoscibilità della frode; il contribuente deve provare la propria diligenza e buona fede.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA è escluso nelle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che il contribuente dimostri di non sapere e non potere sapere, con l’ordinaria diligenza, della frode.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
La prova della fittizietà dell’operazione può essere fornita anche presuntivamente dall’Amministrazione.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia: l’autorità fiscale non può limitarsi a indicare una catena di fatturazione circolare, ma deve provare gli elementi della frode e la partecipazione o conoscibilità del soggetto passivo; non sono esigibili verifiche complesse e approfondite equivalenti a quelle dell’amministrazione.
Massime di principio
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione viene meno in linea di principio, ma il diniego richiede che l’Amministrazione provi sia la fittizietà del fornitore sia la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La prova della buona fede del contribuente non può essere desunta, da sola, dalla regolarità contabile, dall’avvenuta consegna della merce o dall’effettivo pagamento, poiché tali elementi sono compatibili con la frode e quindi non sono decisivi a escludere la partecipazione o la colpevole ignoranza.
- In presenza di plurimi indizi sulla natura cartolare del fornitore e sulla struttura fraudolenta dell’operazione, il giudice di merito deve valutarli sia singolarmente sia nel loro insieme, senza arrestarsi alla confutazione atomistica di ciascun elemento.
- Il contribuente, una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio iniziale, deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rapportati al caso concreto.
- L’omessa considerazione complessiva degli indizi offerti dall’Amministrazione e la valorizzazione di elementi neutri o irrilevanti ai fini della frode integra violazione delle regole di giudizio in tema di prova presuntiva e riparto dell’onere probatorio.
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