Cassazione Penale, Ordinanza n. 10399/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La persona condannata ha proposto personalmente, dalla casa circondariale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva definito il suo giudizio. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto nel dettaglio. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato una causa di inammissibilità preliminare: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'interessato e quindi privo del requisito formale richiesto dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre applicato la procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000 nel dispositivo, mentre nella motivazione era indicato un importo equo di euro 4.000. La decisione non affronta il merito della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione per cassazione richiede una difesa tecnica qualificata.
art. 613 c.p.p.
deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; la sottoscrizione del difensore cassazionista è requisito necessario a pena di inammissibilità.
art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
La previsione dell'obbligo di difesa tecnica in cassazione è ritenuta compatibile con il diritto convenzionale alla difesa personale, poiché gli Stati possono graduarne l'esercizio nelle diverse fasi processuali.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso in presenza del vizio rilevato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la difesa personale dell'imputato non è sufficiente: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. ha rafforzato il requisito della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, considerato compatibile con il diritto di difesa garantito dalla Costituzione e dalla CEDU.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione da parte di difensore cassazionista può essere dichiarata de plano, senza esame dei motivi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa del ricorrente, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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